Le Sezioni Unite escludono che il trasferimento di strumenti finanziari eseguiti a mezzo banca (c.d. bancogiro) integri una donazione indiretta, come tale sottratta all’onere della forma solenne. L’operazione in oggetto, dopo una attenta disamina del repertorio giurisprudenziale in tema, viene qualificata dalla Suprema Corte come una “donazione tipica ad esecuzione indiretta” e, come tale, richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. Il rigido formalismo cui sono assoggettate le liberalità donative, però, non deve sottrarre l’interprete dall’indagine sulla causa dell’attribuzione patrimoniale al fine di verificare se sia effettivamente sorretta dall’animus donandi ed evitare che la mancanza di corrispettivo conduca, sempre e comunque, alla qualificazione in termini di liberalità.
La donazione ad esecuzione indiretta: le Sezioni Unite e la distinzione tra donazione e liberalità non donativa
Vera Bilardo
2018-01-01
Abstract
Le Sezioni Unite escludono che il trasferimento di strumenti finanziari eseguiti a mezzo banca (c.d. bancogiro) integri una donazione indiretta, come tale sottratta all’onere della forma solenne. L’operazione in oggetto, dopo una attenta disamina del repertorio giurisprudenziale in tema, viene qualificata dalla Suprema Corte come una “donazione tipica ad esecuzione indiretta” e, come tale, richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. Il rigido formalismo cui sono assoggettate le liberalità donative, però, non deve sottrarre l’interprete dall’indagine sulla causa dell’attribuzione patrimoniale al fine di verificare se sia effettivamente sorretta dall’animus donandi ed evitare che la mancanza di corrispettivo conduca, sempre e comunque, alla qualificazione in termini di liberalità.Pubblicazioni consigliate
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