Nell’ambito delle obbligazioni solidali paritetiche, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere esteso ad altro solo ove egli sia rimasto inerte o non abbia autonomamente coltivato il relativo contenzioso con risultati opposti, vale a dire con una sentenza sfavorevole a sé passata in giudicato. Nondimeno, ciò non vale per la mera proposizione di una autonoma impugnazione. Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., «il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria - che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato - integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce». Di contro, appare sempre evidente che, nel caso di imposte sui trasferimenti, che involgono l’unicità di valore del bene in contestazione, il rischio di violazione dei principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione potrebbe essere risolto alla radice. In siffatte circostanze, sarebbe opportuno un ripensamento sulla negata applicabilità del litisconsorzio necessario.

Imposte sui trasferimenti: sembra sempre necessario il litisconsorzio

ACCORDINO P.
Primo
Writing – Review & Editing
2022-01-01

Abstract

Nell’ambito delle obbligazioni solidali paritetiche, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere esteso ad altro solo ove egli sia rimasto inerte o non abbia autonomamente coltivato il relativo contenzioso con risultati opposti, vale a dire con una sentenza sfavorevole a sé passata in giudicato. Nondimeno, ciò non vale per la mera proposizione di una autonoma impugnazione. Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., «il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria - che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato - integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce». Di contro, appare sempre evidente che, nel caso di imposte sui trasferimenti, che involgono l’unicità di valore del bene in contestazione, il rischio di violazione dei principi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione potrebbe essere risolto alla radice. In siffatte circostanze, sarebbe opportuno un ripensamento sulla negata applicabilità del litisconsorzio necessario.
2022
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