L’elaborato analizza il problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali, ovvero delle circostanze che intervengono successivamente alla stipulazione del contratto e incidono, alterandolo, sull’originario equilibrio tra le prestazioni. Prende le mosse dal tradizionale principio “pacta sunt servanda” ed evidenzia il controverso rapporto tra questi e la regola rebus sic stantibus, propria dei cd. contratti di durata. Passa, quindi, in rassegna la disciplina dettata dal codice civile in materia di sopravvenienze sia con riguardo ai contratti in generale (art. 1463 c.c.; art. 1467 c.c.) che relativamente a talune fattispecie contrattuali particolari (art. 1561 c.c.; art. 1623 c.c.; 1664 c.c.). Analizza, altresì, i rimedi convenzionali più diffusi nella prassi negoziale. Entra, poi, nel vivo del problema delle sopravvenienze, affrontando la controversa questione della configurazione, a legislazione vigente, di un generale obbligo di rinegoziazione del contratto a carico dei contraenti, fondato sulla buona fede, illustrando le principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito. Descrive, sommariamente, la proposta legislativa volta all’introduzione di un espresso riferimento, nel codice civile, all’obbligo delle parti di modificare il regolamento contrattuale per adattarlo alle sopravvenute circostanze perturbative dell’originario equilibrio. Rileva, infine, l’incidenza sul dibattito, in ordine alla sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione, della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, allorché ha messo in luce le criticità dell’attuale sistema di gestione delle sopravvenienze. Conclude, ritenendo non più differibile l’intervento del legislatore al fine di introdurre tutele sicure ed effettive a quanti – improvvisamente - sono divenuti debitori inadempienti «non per scelta, men che meno per colpa, ma in virtù di una coazione impostagli». Occorre, invero, garantire la permanenza dell’equilibrio economico del contratto, così come determinato dalle parti al momento della conclusione dell’accordo, in un’ottica di salvaguardia del mercato, mediante un intervento “correttivo” esterno, assiologicamente orientato, sul regolamento contrattuale affinché «lo stesso regolamento, così come il rapporto che ne deriva […]» risulti «espressione delle esigenze non soltanto delle parti private, ma anche […] dell’ordinamento nel suo complesso».

Il problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali e l’obbligo di rinegoziazione

REITANO, Laura
2022-05-23

Abstract

L’elaborato analizza il problema della gestione delle sopravvenienze contrattuali, ovvero delle circostanze che intervengono successivamente alla stipulazione del contratto e incidono, alterandolo, sull’originario equilibrio tra le prestazioni. Prende le mosse dal tradizionale principio “pacta sunt servanda” ed evidenzia il controverso rapporto tra questi e la regola rebus sic stantibus, propria dei cd. contratti di durata. Passa, quindi, in rassegna la disciplina dettata dal codice civile in materia di sopravvenienze sia con riguardo ai contratti in generale (art. 1463 c.c.; art. 1467 c.c.) che relativamente a talune fattispecie contrattuali particolari (art. 1561 c.c.; art. 1623 c.c.; 1664 c.c.). Analizza, altresì, i rimedi convenzionali più diffusi nella prassi negoziale. Entra, poi, nel vivo del problema delle sopravvenienze, affrontando la controversa questione della configurazione, a legislazione vigente, di un generale obbligo di rinegoziazione del contratto a carico dei contraenti, fondato sulla buona fede, illustrando le principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito. Descrive, sommariamente, la proposta legislativa volta all’introduzione di un espresso riferimento, nel codice civile, all’obbligo delle parti di modificare il regolamento contrattuale per adattarlo alle sopravvenute circostanze perturbative dell’originario equilibrio. Rileva, infine, l’incidenza sul dibattito, in ordine alla sussistenza di un obbligo legale di rinegoziazione, della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19, allorché ha messo in luce le criticità dell’attuale sistema di gestione delle sopravvenienze. Conclude, ritenendo non più differibile l’intervento del legislatore al fine di introdurre tutele sicure ed effettive a quanti – improvvisamente - sono divenuti debitori inadempienti «non per scelta, men che meno per colpa, ma in virtù di una coazione impostagli». Occorre, invero, garantire la permanenza dell’equilibrio economico del contratto, così come determinato dalle parti al momento della conclusione dell’accordo, in un’ottica di salvaguardia del mercato, mediante un intervento “correttivo” esterno, assiologicamente orientato, sul regolamento contrattuale affinché «lo stesso regolamento, così come il rapporto che ne deriva […]» risulti «espressione delle esigenze non soltanto delle parti private, ma anche […] dell’ordinamento nel suo complesso».
23-mag-2022
sopravvenienze
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