In caso di cancellazione e/o ritardo sono dovuti al passeggero, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, anche il danno patrimoniale (rimborso spese per posteggi auto all’aeroporto, noleggio auto, pasti, pernottamenti, taxi, perdita di giornate lavorative) e, qualora i disagi si siano tradotti in uno stato di malattia, anche il danno non patrimoniale

M. PREVITI, Verso una più completa tutela del passeggero aereo che acquista un pacchetto “tutto compreso, in Dir. Mar., fasc III, 2020, pag. 834 ss ;

Mariagiulia Previti
Primo
2020-01-01

Abstract

In caso di cancellazione e/o ritardo sono dovuti al passeggero, oltre alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, anche il danno patrimoniale (rimborso spese per posteggi auto all’aeroporto, noleggio auto, pasti, pernottamenti, taxi, perdita di giornate lavorative) e, qualora i disagi si siano tradotti in uno stato di malattia, anche il danno non patrimoniale
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