In caso di recesso legittimamente esercitato dall’utilizzatore, i canoni di leasing sono dovuti solo fino alla data di tale recesso e non anche fino alla naturale scadenza del contratto. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’utilizzatore di riconsegna dell’imbarcazione, qualora il concedente ometta di rispondere alle comunicazioni dell’utilizzatore con le quali si chiedono indicazioni circa tempo e luogo della riconsegna, deve ritenersi, in conformità all’art. 1220 cod. civ., che sia sufficiente un’offerta non formale.

Il contratto di leasing: tra disciplina generale e normativa di settore

mariagiulia previti
2021-01-01

Abstract

In caso di recesso legittimamente esercitato dall’utilizzatore, i canoni di leasing sono dovuti solo fino alla data di tale recesso e non anche fino alla naturale scadenza del contratto. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’utilizzatore di riconsegna dell’imbarcazione, qualora il concedente ometta di rispondere alle comunicazioni dell’utilizzatore con le quali si chiedono indicazioni circa tempo e luogo della riconsegna, deve ritenersi, in conformità all’art. 1220 cod. civ., che sia sufficiente un’offerta non formale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3231209
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