Il concessionario di aree e pontili portuali è legittimato ad impugnare i provvedimenti di fissazione delle tariffe per il servizio di ormeggio, nella misura in cui dette tariffe possano rendere meno conveniente lo scalo e quindi determinare una riduzione dei volumi di traffico. Il procedimento di formazione delle tariffe per il servizio di ormeggio si articola in due fasi: la prima, di livello statale, condotta sulla base di un’istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie; la seconda, di determinazione puntuale e/o di aggiornamento della misura delle tariffe per ciascun singolo porto, volta ad accertare i costi del servizio sulla base dei suoi elementi organizzativi e di disciplina, che spetta all’Autorità marittima. In linea di principio è legittimo e ragionevole che l’Autorità marittima stabilisca per un determinato servizio, tariffe differenziate per le diverse zone del porto; tuttavia ciò deve essere il risultato di un’istruttoria dalla quale emergano i costi e gli oneri del servizio relativi alle singole aree, così che sia possibile comprendere le ragioni di tale differenziazione.

“Sulle tariffe del servizio di ormeggio: è legittimo un regime differenziato a seconda delle diverse zone del porto?”

mariagiulia previti
2022-01-01

Abstract

Il concessionario di aree e pontili portuali è legittimato ad impugnare i provvedimenti di fissazione delle tariffe per il servizio di ormeggio, nella misura in cui dette tariffe possano rendere meno conveniente lo scalo e quindi determinare una riduzione dei volumi di traffico. Il procedimento di formazione delle tariffe per il servizio di ormeggio si articola in due fasi: la prima, di livello statale, condotta sulla base di un’istruttoria cui partecipano i rappresentanti di tutte la categorie; la seconda, di determinazione puntuale e/o di aggiornamento della misura delle tariffe per ciascun singolo porto, volta ad accertare i costi del servizio sulla base dei suoi elementi organizzativi e di disciplina, che spetta all’Autorità marittima. In linea di principio è legittimo e ragionevole che l’Autorità marittima stabilisca per un determinato servizio, tariffe differenziate per le diverse zone del porto; tuttavia ciò deve essere il risultato di un’istruttoria dalla quale emergano i costi e gli oneri del servizio relativi alle singole aree, così che sia possibile comprendere le ragioni di tale differenziazione.
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