Il tema assai dibattuto della risarcibilità del c.d. danno “meramente” patrimoniale riemerge, tra le pieghe della parte motiva della sentenza in commento, con riferimento alla “immeritevole” concessione del credito bancario, per gli effetti riflessi che l’aggravamento del dissesto del debitore sovvenuto può determinare nei confronti del ceto creditorio. L’analisi si incentra sulla fenomenologia del credito (laddove si rilevi) non funzionale al superamento della crisi d’impresa e, in particolare su quello specifico pregiudizio economico da assumersi, in una rigorosa prospettiva civilistica, sub specie damni, conseguente alla prosecuzione, da parte del debitore, della sua attività caratteristica, consentita proprio dall’erogazione (o dal mantenimento) del credito. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni critiche sulla nuova sistematica della responsabilità civile, e sulla attitudine di tale rimedio a risolvere, coerentemente con i suoi postulati teorici, quei conflitti innescati dagli operatori del mercato finanziario, per i pregiudizi che siano conseguenza, seppure indiretta o riflessa, della loro attività, la cui assorbente valenza economicista non sembra contraddire nell’ordinamento italiano la qualificazione giuridica dei medesimi in termini di danno.
La responsabilità civile della banca per la concessione abusiva del credito nella teorica dell'illecito civile
Galletti Massimo
2021-01-01
Abstract
Il tema assai dibattuto della risarcibilità del c.d. danno “meramente” patrimoniale riemerge, tra le pieghe della parte motiva della sentenza in commento, con riferimento alla “immeritevole” concessione del credito bancario, per gli effetti riflessi che l’aggravamento del dissesto del debitore sovvenuto può determinare nei confronti del ceto creditorio. L’analisi si incentra sulla fenomenologia del credito (laddove si rilevi) non funzionale al superamento della crisi d’impresa e, in particolare su quello specifico pregiudizio economico da assumersi, in una rigorosa prospettiva civilistica, sub specie damni, conseguente alla prosecuzione, da parte del debitore, della sua attività caratteristica, consentita proprio dall’erogazione (o dal mantenimento) del credito. La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni critiche sulla nuova sistematica della responsabilità civile, e sulla attitudine di tale rimedio a risolvere, coerentemente con i suoi postulati teorici, quei conflitti innescati dagli operatori del mercato finanziario, per i pregiudizi che siano conseguenza, seppure indiretta o riflessa, della loro attività, la cui assorbente valenza economicista non sembra contraddire nell’ordinamento italiano la qualificazione giuridica dei medesimi in termini di danno.Pubblicazioni consigliate
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