Le Sezioni Unite intervengono sul problema della rettifica dei ratei annuali relativi ad oneri pluriennali qualora sia ormai definitiva la dichiarazione relativa all’annualità di prima iscrizione in bilancio. La pronuncia, in modo del tutto prevedibile, sconfessa la tesi restrittiva sostenuta da Cassazione n. 9993/2018 e n. 2899/2019, legittimando la piena rettificabilità delle dichiarazioni di periodo, per ragioni attinenti sia al calcolo matematico di ripartizione dell’onere, sia all’esistenza ab origine dei presupposti di deducibilità. Il principio di diritto formulato è condivisibile, ma non può essere esteso anche alla fattispecie delle perdite di impresa riportabili in avanti senza limiti temporali. Quanto alla conseguente necessità di conservazione ultradecennale dei documenti contabili probatori (aspetto su cui le sentenze del 2018 e 2019 non prendono posizione), le Sezioni Unite avrebbero potuto puntualizzare le differenze tra il caso dell’elemento patrimoniale dell’attivo o del passivo che si trasforma in modo graduato in elemento reddituale degli esercizi successivi e l’ipotesi dell’elemento reddituale che si esaurisce puntualmente all’interno di un esercizio, al fine di sfumare la asserita inesigibilità della condotta.

Oneri pluriennali e accertamento dei ratei annuali: le Sezioni Unite superano gli equivoci causati dalle sentenze del 2018 e del 2019, ma ne creano di nuovi

ingrao
2021-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite intervengono sul problema della rettifica dei ratei annuali relativi ad oneri pluriennali qualora sia ormai definitiva la dichiarazione relativa all’annualità di prima iscrizione in bilancio. La pronuncia, in modo del tutto prevedibile, sconfessa la tesi restrittiva sostenuta da Cassazione n. 9993/2018 e n. 2899/2019, legittimando la piena rettificabilità delle dichiarazioni di periodo, per ragioni attinenti sia al calcolo matematico di ripartizione dell’onere, sia all’esistenza ab origine dei presupposti di deducibilità. Il principio di diritto formulato è condivisibile, ma non può essere esteso anche alla fattispecie delle perdite di impresa riportabili in avanti senza limiti temporali. Quanto alla conseguente necessità di conservazione ultradecennale dei documenti contabili probatori (aspetto su cui le sentenze del 2018 e 2019 non prendono posizione), le Sezioni Unite avrebbero potuto puntualizzare le differenze tra il caso dell’elemento patrimoniale dell’attivo o del passivo che si trasforma in modo graduato in elemento reddituale degli esercizi successivi e l’ipotesi dell’elemento reddituale che si esaurisce puntualmente all’interno di un esercizio, al fine di sfumare la asserita inesigibilità della condotta.
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