Nella sentenza n. 1031/2022 la Corte di cassazione affronta due differenti aspetti relativi all’errore di fatto rilevante ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ai fini della revocazione di una sua pronuncia. Il primo aspetto concerne il mancato esame di uno scritto difensivo presentato dal ricorrente. In tal caso, la parte interessata deve provare l’“essenzialità” dello scritto e quindi - come è principio generale per i motivi di revocazione - l’“efficacia causale” sul provvedimento emanato, indicando i motivi per cui il giudice, se avesse preso in considerazione l’atto, avrebbe adottato una decisione diversa. Il secondo aspetto concerne l’omesso esame di un motivo di ricorso in cassazione. In tale ipotesi il vizio in parola configurerebbe un caso dimancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., che determina la nullità della sentenza; la Cassazione, correttamente, per non lasciare la parte priva di tutela - non potendosi proporre alcuna impugnazione contro le decisioni di ultima istanza, salva la sola revocazione - riconosce il mancato esame di un motivo come errore revocatorio, e conseguentemente accoglie il ricorso proposto.

L’errore di fatto e l’omesso esame di un motivo di ricorso

Andrea Colli Vignarelli
2022-01-01

Abstract

Nella sentenza n. 1031/2022 la Corte di cassazione affronta due differenti aspetti relativi all’errore di fatto rilevante ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., ai fini della revocazione di una sua pronuncia. Il primo aspetto concerne il mancato esame di uno scritto difensivo presentato dal ricorrente. In tal caso, la parte interessata deve provare l’“essenzialità” dello scritto e quindi - come è principio generale per i motivi di revocazione - l’“efficacia causale” sul provvedimento emanato, indicando i motivi per cui il giudice, se avesse preso in considerazione l’atto, avrebbe adottato una decisione diversa. Il secondo aspetto concerne l’omesso esame di un motivo di ricorso in cassazione. In tale ipotesi il vizio in parola configurerebbe un caso dimancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., che determina la nullità della sentenza; la Cassazione, correttamente, per non lasciare la parte priva di tutela - non potendosi proporre alcuna impugnazione contro le decisioni di ultima istanza, salva la sola revocazione - riconosce il mancato esame di un motivo come errore revocatorio, e conseguentemente accoglie il ricorso proposto.
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