La sentenza in commento si occupa, tra i profili esaminati, della previsione, contenuta nel d.m. 15 maggio 2011, secondo la quale la richiesta della concessione della tariffa incentivante formulata dal soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico realizzato in base a d.i.a. deve essere corredata anche da una «dichiarazione della competente amministrazione comunale attestante che la d.i.a. costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto». Il giudice amministrativo riconosce la legittimità di tale previsione, sotto il profilo della compatibilità con il principio di non aggravamento e con le regole della semplificazione amministrativa, in particolare, quelle che disciplinano l’istituto della dichiarazione di inizio attività, facendo ricorso ad una prospettiva di tipo formalista, che sottende essere anche la più “garantista”, fondata sulla riemersione, sul piano del procedimento per la concessione della tariffa incentivante, dell’interesse funzionale al governo del territorio. I diversi compendi argomentativi selezionati offrono lo spunto per riflettere sul bilanciamento tra diversi valori e interessi in un terreno, quale quello delle fonti energetiche rinnovabili, ove aneliti di liberalizzazione e semplificazione sono puntualmente messi in discussione.

Concessione di incentivi agli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e governo del territorio (Nota a TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 14 dicembre 2020, n. 13462)

laura pergolizzi
2021-01-01

Abstract

La sentenza in commento si occupa, tra i profili esaminati, della previsione, contenuta nel d.m. 15 maggio 2011, secondo la quale la richiesta della concessione della tariffa incentivante formulata dal soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico realizzato in base a d.i.a. deve essere corredata anche da una «dichiarazione della competente amministrazione comunale attestante che la d.i.a. costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto». Il giudice amministrativo riconosce la legittimità di tale previsione, sotto il profilo della compatibilità con il principio di non aggravamento e con le regole della semplificazione amministrativa, in particolare, quelle che disciplinano l’istituto della dichiarazione di inizio attività, facendo ricorso ad una prospettiva di tipo formalista, che sottende essere anche la più “garantista”, fondata sulla riemersione, sul piano del procedimento per la concessione della tariffa incentivante, dell’interesse funzionale al governo del territorio. I diversi compendi argomentativi selezionati offrono lo spunto per riflettere sul bilanciamento tra diversi valori e interessi in un terreno, quale quello delle fonti energetiche rinnovabili, ove aneliti di liberalizzazione e semplificazione sono puntualmente messi in discussione.
2021
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