In una società con struttura complessa e articolata in sedi dislocate sul territorio, dedita alla preparazione e somministrazione di pasti in una mensa scolastica, la delega delle funzioni non esonera i vertici dell’azienda da un obbligo di controllo e da responsabilità penali se il fatto incriminato è conseguenza di un deficit strutturale del processo produttivo dell’impresa. La condotta omissiva da cui si fa dipendere la responsabilità penale degli organismi apicali non può scaturire automaticamente dalla posizione di garanzia che deriva dal dirigere la società, ma deve essere causalmente collegabile all’incidente accaduto, oltre a dover essere supportata da elementi di prova. Pertanto, correttamente, secondo la Cassazione, la penale responsabilità per avere fatto servire alimenti nocivi in una mensa scolastica può essere imputata all’O.S.A. ed agli altri soggetti forniti di deleghe direttive subordinatamente alla prova resa in sede processuale sulla trascurata informazione destinata ai dipendenti in merito alle prescrizioni contenute nel piano di autocontrollo, sull’inosservanza e/o violazione di tali disposizioni e sulla mancata previsione -e di fatto, inefficacia- di controlli per verificarne l’attuazione.

Preparazione e somministrazione di alimenti nocivi: la responsabilità per colpa dell’O.S.A. è riconducibile alla violazione della regola cautelare

Alessandra Tommasini
2022-01-01

Abstract

In una società con struttura complessa e articolata in sedi dislocate sul territorio, dedita alla preparazione e somministrazione di pasti in una mensa scolastica, la delega delle funzioni non esonera i vertici dell’azienda da un obbligo di controllo e da responsabilità penali se il fatto incriminato è conseguenza di un deficit strutturale del processo produttivo dell’impresa. La condotta omissiva da cui si fa dipendere la responsabilità penale degli organismi apicali non può scaturire automaticamente dalla posizione di garanzia che deriva dal dirigere la società, ma deve essere causalmente collegabile all’incidente accaduto, oltre a dover essere supportata da elementi di prova. Pertanto, correttamente, secondo la Cassazione, la penale responsabilità per avere fatto servire alimenti nocivi in una mensa scolastica può essere imputata all’O.S.A. ed agli altri soggetti forniti di deleghe direttive subordinatamente alla prova resa in sede processuale sulla trascurata informazione destinata ai dipendenti in merito alle prescrizioni contenute nel piano di autocontrollo, sull’inosservanza e/o violazione di tali disposizioni e sulla mancata previsione -e di fatto, inefficacia- di controlli per verificarne l’attuazione.
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