Con l’ordinanza in rassegna i giudici di legittimità hanno, al contempo, ribadito che le norme europee non ostano alla previsione di limiti quantitativi allo strumento della compensazione fiscale orizzontale di crediti IVA, e che le compensazioni effettuate oltre la soglia di legge sono riconducibili alla fattispecie sanzionatoria dell’omesso versamento di tributi. La pronuncia ha, altresì, affermato l’applicabilità dell’abolitio criminis, come prevista dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, per ridurre la rilevanza della condotta sanzionatoria. Quest’ultima ricostruzione presta il fianco a critiche, in quanto disattende, senza adeguata motivazione, il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2022, secondo cui l’istituto in questione può trovare spazio solo qualora vi sia una radicale eliminazione della norma definitoria e non una mera modifica priva di effetti retroattivi.
Oscillazioni giurisprudenziali sull’abolitio criminis per le modifiche della normativa sostanziale
ingrao
2023-01-01
Abstract
Con l’ordinanza in rassegna i giudici di legittimità hanno, al contempo, ribadito che le norme europee non ostano alla previsione di limiti quantitativi allo strumento della compensazione fiscale orizzontale di crediti IVA, e che le compensazioni effettuate oltre la soglia di legge sono riconducibili alla fattispecie sanzionatoria dell’omesso versamento di tributi. La pronuncia ha, altresì, affermato l’applicabilità dell’abolitio criminis, come prevista dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, per ridurre la rilevanza della condotta sanzionatoria. Quest’ultima ricostruzione presta il fianco a critiche, in quanto disattende, senza adeguata motivazione, il principio sancito dalle Sezioni Unite nel 2022, secondo cui l’istituto in questione può trovare spazio solo qualora vi sia una radicale eliminazione della norma definitoria e non una mera modifica priva di effetti retroattivi.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


