La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento al requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato ivi previsto, fissato al compimento del trentesimo anno di età. In particolare, nel percorso argomentativo, la Consulta si sofferma sul principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro e sul quadro normativo di riferimento, ponendo altresì l’accento sul panorama giurisprudenziale europeo in argomento.
L’illegittimità costituzionale del limite di età per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della polizia di stato. Riflessioni a margine di C. cost. n. 262/2022
gianni toscano
2023-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento al requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato ivi previsto, fissato al compimento del trentesimo anno di età. In particolare, nel percorso argomentativo, la Consulta si sofferma sul principio generale di non discriminazione in base all’età nell’accesso all’occupazione e al lavoro e sul quadro normativo di riferimento, ponendo altresì l’accento sul panorama giurisprudenziale europeo in argomento.Pubblicazioni consigliate
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