Il lavoro esamina criticamente l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18145/2023, ove erroneamente afferma - nel caso di specie - che il controricorso, che era stato pretermesso nell’ordinanza impugnata in revocazione, “è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere ‘direttamente’ sui poteri cognitori e decisori della Corte”. Infatti, a differenza di quanto affermato, nell’ipotesi concreta il controricorso andava considerato “atto difensivo di per sé ‘idoneo’, se preso in considerazione, ad incidere ‘direttamente’ sui poteri cognitori e decisori della Corte”; in particolare, sussisteva uno dei requisiti, essenziali per l’accoglimento del ricorso in revocazione in una circostanza del genere, e cioè il fatto che la parte ricorrente aveva dimostrato, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa (dimostrazione che era desumibile dal controricorso pretermesso, e cioè il fatto - decisivo - che sin dal primo grado di giudizio era stata contestata la conformità agli originali della documentazione versata in giudizio dall’Agenzia).

Revocazione ed errata pronuncia della Cassazione sulla mancata presentazione del controricorso

Andrea Colli Vignarelli
2024-01-01

Abstract

Il lavoro esamina criticamente l'ordinanza della Corte di cassazione n. 18145/2023, ove erroneamente afferma - nel caso di specie - che il controricorso, che era stato pretermesso nell’ordinanza impugnata in revocazione, “è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere ‘direttamente’ sui poteri cognitori e decisori della Corte”. Infatti, a differenza di quanto affermato, nell’ipotesi concreta il controricorso andava considerato “atto difensivo di per sé ‘idoneo’, se preso in considerazione, ad incidere ‘direttamente’ sui poteri cognitori e decisori della Corte”; in particolare, sussisteva uno dei requisiti, essenziali per l’accoglimento del ricorso in revocazione in una circostanza del genere, e cioè il fatto che la parte ricorrente aveva dimostrato, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa (dimostrazione che era desumibile dal controricorso pretermesso, e cioè il fatto - decisivo - che sin dal primo grado di giudizio era stata contestata la conformità agli originali della documentazione versata in giudizio dall’Agenzia).
2024
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