Il fenomeno giuridico europeo costituisce l’oggetto di indagine di numerosi studiosi di molteplici discipline provenienti dai più svariati Paesi del mondo. Il motivo di un siffatto interesse è, probabilmente, da imputare alla sua atipicità, caratteristica che rende l’Unione Europea difficilmente inquadrabile nell’alveo delle esperienze giuridiche sino ad oggi maturate tanto in campo statale, quanto in campo internazionale. La ricerca prenderà avvio indagando sulle origini dell’idea di Europa unita, quale si è venuta a formare sin dall’antica Grecia, e ricostruendo le tappe storiche che hanno condotto al Trattato di Lisbona. In particolare l’attenzione si soffermerà sulla fase genetica del percorso europeo, laddove sono stati impiantati dai padri fondatori quei “geni” costituzionali che hanno reso l’esperienza europea un unicum nel panorama globale. Tra le peculiarità dell’ordinamento europeo è certamente da menzionarsi la sua inter-dipendenza con gli ordinamenti degli Stati membri: in realtà, essi sono legati da un rapporto di tipo osmotico. È, dunque, impossibile oggi descrivere il fenomeno statale senza menzionare quello europeo, in ragione delle modifiche che il primo ha subito a causa del secondo. Come si vedrà nel corso del presente lavoro, gli elementi costitutivi dello Stato si sono trasfigurati, tanto da poter essere utilizzati anche nei confronti dell’Unione, che uno Stato (ancora) non è, né forse lo diventerà mai. L’abbandono della “pienezza” costituzionale, nel segno di una “parzialità” che caratterizza sia gli Stati membri che l’Unione, rappresenta il filo conduttore del presente lavoro, ed in particolare costituisce l’oggetto del secondo e del terzo capitolo. Grazie all’incessante opera della Corte di Giustizia, infatti, l’ordinamento europeo si è progressivamente “costituzionalizzato”, tanto che è possibile sussumerlo nell’alveo della forma di Stato costituzionale di diritto, in ragione dell’esistenza non soltanto di una Costituzione europea, ma di un nucleo intangibile di valori fondamentali enunciati dall’art. 2 TUE e la cui prescrittività e immodificabilità è stata di recente riconosciuta dai giudici di Lussemburgo nelle sentenze gemelle del 16 febbraio 2022 sulle controversie relative al rispetto dello stato di diritto in Ungheria (C-156/21) ed in Polonia (C-157/21) . In particolare nel secondo capitolo, si indagherà circa il rapporto tra tale nucleo di valori propriamente europeo ed il corrispettivo nucleo valoriale proprio degli Stati membri; la teorizzazione dei cd. controlimiti a livello statale trova, infatti, un insormontabile ostacolo nella possibilità che anche l’Unione Europea possa opporre a sua volta un controlimite (europeo) ai controlimiti (nazionali). L’assenza di una norma ultima, che regoli gerarchicamente il rapporto tra ordinamento sovranazionale e quelli statali, è una delle caratteristiche principali del più ampio ordinamento inter-livello in cui tali ordinamenti possono collocarsi. L’abbandono della pienezza, infatti, implica la necessaria interconnessione tra i livelli diventati ormai parziali, e dipendenti l’uno dall’altro. Il legame tra gli stessi viene assicurato dallo strumento del rinvio pregiudiziale, istituto caratterizzante tale ordinamento inter-livello ed espressivo del principio di leale collaborazione che informa l’intero sistema. Affinché tutto si regga è, infatti, indispensabile che le istituzioni e le giurisdizioni collaborino, unite dal comune presupposto del duplice dovere di fedeltà tanto all’ordinamento dello Stato membro quanto a quello dell’Unione Europea. Il paradosso della leale collaborazione, emblematicamente racchiuso nell’art. 4, par. 3, TUE, rappresenta, in realtà, uno degli autentici precipitati del moderno costituzionalismo in cui il fondamento dell’autorità è stato sostituito con il fondamento di valore e si è posto il canone della ragionevolezza come guida del sistema. La ricerca, allora, nella sua versione più propriamente propositiva, prospetterà un rinvio pregiudiziale discendente dalla Corte di Giustizia alle Corte Costituzionali al fine di rafforzare la cooperazione tra le Corti e consentire, così, anche al giudice europeo di dire la “prima parola”, fondamentale per prevenire conflitti inter-ordinamentali.

La “parzializzazione” delle Costituzioni tra identità europea e identità nazionali

TORRE, Francesco
2024-06-11

Abstract

Il fenomeno giuridico europeo costituisce l’oggetto di indagine di numerosi studiosi di molteplici discipline provenienti dai più svariati Paesi del mondo. Il motivo di un siffatto interesse è, probabilmente, da imputare alla sua atipicità, caratteristica che rende l’Unione Europea difficilmente inquadrabile nell’alveo delle esperienze giuridiche sino ad oggi maturate tanto in campo statale, quanto in campo internazionale. La ricerca prenderà avvio indagando sulle origini dell’idea di Europa unita, quale si è venuta a formare sin dall’antica Grecia, e ricostruendo le tappe storiche che hanno condotto al Trattato di Lisbona. In particolare l’attenzione si soffermerà sulla fase genetica del percorso europeo, laddove sono stati impiantati dai padri fondatori quei “geni” costituzionali che hanno reso l’esperienza europea un unicum nel panorama globale. Tra le peculiarità dell’ordinamento europeo è certamente da menzionarsi la sua inter-dipendenza con gli ordinamenti degli Stati membri: in realtà, essi sono legati da un rapporto di tipo osmotico. È, dunque, impossibile oggi descrivere il fenomeno statale senza menzionare quello europeo, in ragione delle modifiche che il primo ha subito a causa del secondo. Come si vedrà nel corso del presente lavoro, gli elementi costitutivi dello Stato si sono trasfigurati, tanto da poter essere utilizzati anche nei confronti dell’Unione, che uno Stato (ancora) non è, né forse lo diventerà mai. L’abbandono della “pienezza” costituzionale, nel segno di una “parzialità” che caratterizza sia gli Stati membri che l’Unione, rappresenta il filo conduttore del presente lavoro, ed in particolare costituisce l’oggetto del secondo e del terzo capitolo. Grazie all’incessante opera della Corte di Giustizia, infatti, l’ordinamento europeo si è progressivamente “costituzionalizzato”, tanto che è possibile sussumerlo nell’alveo della forma di Stato costituzionale di diritto, in ragione dell’esistenza non soltanto di una Costituzione europea, ma di un nucleo intangibile di valori fondamentali enunciati dall’art. 2 TUE e la cui prescrittività e immodificabilità è stata di recente riconosciuta dai giudici di Lussemburgo nelle sentenze gemelle del 16 febbraio 2022 sulle controversie relative al rispetto dello stato di diritto in Ungheria (C-156/21) ed in Polonia (C-157/21) . In particolare nel secondo capitolo, si indagherà circa il rapporto tra tale nucleo di valori propriamente europeo ed il corrispettivo nucleo valoriale proprio degli Stati membri; la teorizzazione dei cd. controlimiti a livello statale trova, infatti, un insormontabile ostacolo nella possibilità che anche l’Unione Europea possa opporre a sua volta un controlimite (europeo) ai controlimiti (nazionali). L’assenza di una norma ultima, che regoli gerarchicamente il rapporto tra ordinamento sovranazionale e quelli statali, è una delle caratteristiche principali del più ampio ordinamento inter-livello in cui tali ordinamenti possono collocarsi. L’abbandono della pienezza, infatti, implica la necessaria interconnessione tra i livelli diventati ormai parziali, e dipendenti l’uno dall’altro. Il legame tra gli stessi viene assicurato dallo strumento del rinvio pregiudiziale, istituto caratterizzante tale ordinamento inter-livello ed espressivo del principio di leale collaborazione che informa l’intero sistema. Affinché tutto si regga è, infatti, indispensabile che le istituzioni e le giurisdizioni collaborino, unite dal comune presupposto del duplice dovere di fedeltà tanto all’ordinamento dello Stato membro quanto a quello dell’Unione Europea. Il paradosso della leale collaborazione, emblematicamente racchiuso nell’art. 4, par. 3, TUE, rappresenta, in realtà, uno degli autentici precipitati del moderno costituzionalismo in cui il fondamento dell’autorità è stato sostituito con il fondamento di valore e si è posto il canone della ragionevolezza come guida del sistema. La ricerca, allora, nella sua versione più propriamente propositiva, prospetterà un rinvio pregiudiziale discendente dalla Corte di Giustizia alle Corte Costituzionali al fine di rafforzare la cooperazione tra le Corti e consentire, così, anche al giudice europeo di dire la “prima parola”, fondamentale per prevenire conflitti inter-ordinamentali.
11-giu-2024
diritto costituzionale; diritto costituzionale europeo; sovranità; sovranità europea; identità costituzionale nazionale; controlimiti; rinvio pregiudiziale; Stati Uniti d'Europa
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
TORRE_Tesi dottorato.pdf

accesso aperto

Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Creative commons
Dimensione 1.27 MB
Formato Adobe PDF
1.27 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3299629
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact