Nell’odierno panorama ordinamentale, sempre piú frequentemente, il legislatore tende a valorizzare forme di autoregolamentazione privata delle relazioni sociali, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno portatrici di interessi generali. Questo modus operandi sembra collocarsi concettualmente in quella che è stata definita la crisi della statualità del diritto, traducendosi nella conseguente rivalutazione dell’autonomia a detrimento dell’autorità. Estremamente interessante risulta il nesso di causalità intercorrente tra una rinnovata concezione della potestà pubblica propriamente intesa e i modelli di regolazione dei rapporti giuridici, che induce a rigettare la netta separazione tra le classiche categorie concettuali del diritto pubblico e privato. In quest’ottica, si è individuato nel principio di sussidiarietà orizzontale il fondamento normativo di tali tendenze e – allo stesso tempo – la forma di manifestazione della predetta crisi. Il riconoscimento costituzionale della sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, comma 4, cost., coinvolgendo i cittadini – singoli e associati – nello svolgimento di attività d’interesse generale, ha elevato l’autonomia a strumento giuridico privilegiato per far fronte alle esigenze di “riorganizzazione” della comunità, muovendo dall’assunto secondo il quale la disciplina delle dinamiche relazionali, anche se di portata generale, spetta in via originaria ai privati. La giurisdizione rappresenta oggi uno dei settori nel quale il legislatore pare aver fatto costante utilizzo della sussidiarietà, rientrando certamente nel suo àmbito applicativo ex art. 118, comma 4, cost. Il fenomeno della degiurisdizionalizzazione, pertanto, rappresenta una significativa espressione dell’avanzamento dell’autonomia privata che, rispetto all’autorità (in questo caso giudiziaria), conquista sempre maggiori spazi, assumendo un ruolo centrale nella soluzione della controversia, differenziandosi a seconda del tipo di strumento utilizzato: si tratta dei c.d. Alternative Dispute Resolution. L’ABF – in questo quadro – ben si colloca nell’àmbito della sussidiarietà, costituendo esso stesso manifestazione di tale principio sotto il profilo orizzontale e funzionale. Con la presente ricerca si vuole cogliere l’opportunità di approfondire i profili strutturali e procedimentali dell’Arbitro Bancario Finanziario e il suo inquadramento giuridico nell’attuale assetto ordinamentale.

Sussidiarietà e risoluzione delle controversie bancarie. Il modello dell'ABF

Francesco La Fata
2020-01-01

Abstract

Nell’odierno panorama ordinamentale, sempre piú frequentemente, il legislatore tende a valorizzare forme di autoregolamentazione privata delle relazioni sociali, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno portatrici di interessi generali. Questo modus operandi sembra collocarsi concettualmente in quella che è stata definita la crisi della statualità del diritto, traducendosi nella conseguente rivalutazione dell’autonomia a detrimento dell’autorità. Estremamente interessante risulta il nesso di causalità intercorrente tra una rinnovata concezione della potestà pubblica propriamente intesa e i modelli di regolazione dei rapporti giuridici, che induce a rigettare la netta separazione tra le classiche categorie concettuali del diritto pubblico e privato. In quest’ottica, si è individuato nel principio di sussidiarietà orizzontale il fondamento normativo di tali tendenze e – allo stesso tempo – la forma di manifestazione della predetta crisi. Il riconoscimento costituzionale della sussidiarietà orizzontale nell’art. 118, comma 4, cost., coinvolgendo i cittadini – singoli e associati – nello svolgimento di attività d’interesse generale, ha elevato l’autonomia a strumento giuridico privilegiato per far fronte alle esigenze di “riorganizzazione” della comunità, muovendo dall’assunto secondo il quale la disciplina delle dinamiche relazionali, anche se di portata generale, spetta in via originaria ai privati. La giurisdizione rappresenta oggi uno dei settori nel quale il legislatore pare aver fatto costante utilizzo della sussidiarietà, rientrando certamente nel suo àmbito applicativo ex art. 118, comma 4, cost. Il fenomeno della degiurisdizionalizzazione, pertanto, rappresenta una significativa espressione dell’avanzamento dell’autonomia privata che, rispetto all’autorità (in questo caso giudiziaria), conquista sempre maggiori spazi, assumendo un ruolo centrale nella soluzione della controversia, differenziandosi a seconda del tipo di strumento utilizzato: si tratta dei c.d. Alternative Dispute Resolution. L’ABF – in questo quadro – ben si colloca nell’àmbito della sussidiarietà, costituendo esso stesso manifestazione di tale principio sotto il profilo orizzontale e funzionale. Con la presente ricerca si vuole cogliere l’opportunità di approfondire i profili strutturali e procedimentali dell’Arbitro Bancario Finanziario e il suo inquadramento giuridico nell’attuale assetto ordinamentale.
2020
Quaderni de il «Diritto del mercato assicurativo e finanziario»
978-88-495-4237-0
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