A un approccio sommario e superficiale, il baratto amministrativo è stato inquadrato come una piccola panacea alla carenza di risorse e alle difficoltà “riscossive” degli enti pubblici locali. L’istituto, invece, può costituire una nuova e più ampia opportunità di coinvolgimento dei cittadini nelle dinamiche istituzionali, in termini di leale collaborazione, anche nella fase di programmazione dell’esercizio delle funzioni amministrative. La possibilità per l’ente pubblico di demandare al privato - singolo o associato, incluse le imprese - attività di cura dei beni di fruizione collettiva, funzionali al godimento dei diritti fondamentali di chi le effettua, è difatti, riconducibile a una diversa e più attuale interpretazione dei principi costituzionali di capacità contributiva, quale criterio regolatore del dovere di solidarietà economico-sociale, e di sussidiarietà orizzontale. Invero, gli effetti consistenti nella riduzione o estinzione di una obbligazione tributaria del cittadino/contribuente interessato, non sono una mera rinunzia a un credito tributario, inquadrabile come agevolazione, bensì la “valorizzazione costituzionale” dell’adempimento in una modalità diversa da quella tradizionale. Il lavoro analizza le implicazioni fiscali sottostanti che, in definitiva, non consentono di qualificare il baratto amministrativo come una semplice datio in solutum e ne giustificano una opportuna riconduzione all’ambito tributario che lo aveva inizialmente pensato all’interno del c.d. federalismo municipale.
IL BARATTO AMMINISTRATIVO NELLA PROSPETTIVA DELL’ATTUAZIONE DEL TRIBUTO
Accordino Patrizia
Writing – Review & Editing
2024-01-01
Abstract
A un approccio sommario e superficiale, il baratto amministrativo è stato inquadrato come una piccola panacea alla carenza di risorse e alle difficoltà “riscossive” degli enti pubblici locali. L’istituto, invece, può costituire una nuova e più ampia opportunità di coinvolgimento dei cittadini nelle dinamiche istituzionali, in termini di leale collaborazione, anche nella fase di programmazione dell’esercizio delle funzioni amministrative. La possibilità per l’ente pubblico di demandare al privato - singolo o associato, incluse le imprese - attività di cura dei beni di fruizione collettiva, funzionali al godimento dei diritti fondamentali di chi le effettua, è difatti, riconducibile a una diversa e più attuale interpretazione dei principi costituzionali di capacità contributiva, quale criterio regolatore del dovere di solidarietà economico-sociale, e di sussidiarietà orizzontale. Invero, gli effetti consistenti nella riduzione o estinzione di una obbligazione tributaria del cittadino/contribuente interessato, non sono una mera rinunzia a un credito tributario, inquadrabile come agevolazione, bensì la “valorizzazione costituzionale” dell’adempimento in una modalità diversa da quella tradizionale. Il lavoro analizza le implicazioni fiscali sottostanti che, in definitiva, non consentono di qualificare il baratto amministrativo come una semplice datio in solutum e ne giustificano una opportuna riconduzione all’ambito tributario che lo aveva inizialmente pensato all’interno del c.d. federalismo municipale.File | Dimensione | Formato | |
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