Nell’ambito della scienza processualpenalistica vi sono talune questioni che riescono a trascendere il senso e la portata da attribuire al singolo dato normativo e che sono capaci di abbracciare riflessioni di più ampio respiro che rispecchiano a livello ideologico e valoriale il diverso modo di approcciarsi alla materia penale complessivamente intesa. Tra queste un ruolo di assoluto rilievo è senza ombra di dubbio rivestito dal dibattito giuridico e culturale che investe il tema dei rapporti tra il principio di immediatezza e l’efficienza del processo penale: tema di rilevanza centrale che costituisce, a tutti gli effetti, uno degli assi portanti sulla base del quale saggiare la tenuta di un processo che i codificatori dell’88 vollero tendenzialmente ad ispirazione accusatoria. Sono queste le note che riecheggiano nel corposo intervento di riforma che ha interessato il sistema di giustizia penale nel dicembre del 2022 e che dell’efficienza processuale ha fatto il suo tratto caratterizzante. Malcelando una dichiarata ostilità verso il modello dialettico della ricostruzione dei fatti e raccogliendo i suggerimenti dei due organi di vertice del nostro ordinamento processuale, il legislatore è intervenuto sul regime di documentazione degli atti a contenuto dichiarativo e ha elevato la videoregistrazione a modalità di documentazione privilegiata della prova dichiarativa con il duplice obiettivo di dare nuova linfa al principio di immediatezza nelle ipotesi in cui non si riesca a garantire un’effettiva concentrazione dei dibattimenti e di derogarvi tutte le volte in cui logiche di carattere efficientistico impongano di evitare un riascolto dei testi già escussi. La videoregistrazione, dunque, da un lato, avrebbe l’indubbio merito di recuperare la portata assiologica dell’immediatezza andata smarrita nei meandri di un dibattimento celebrato senza soluzione di continuità, consentendo al giudice di rinverdire il ricordo dell’esperienza comunicativa ormai sfumato; dall’altro, dovrebbe fungere da meccanismo compensativo volto ad assicurare l’equità del procedimento pur in ipotesi in cui l’assunzione della prova dinanzi al giudice chiamato a decidere venga sostituita dalla visione del materiale videoregistrato.
IMMEDIATEZZA ED EFFICIENZA NEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE. SFIDE INEDITE ALLA LUCE DEI NUOVI METODI DI DOCUMENTAZIONE DELLA PROVA ORALE
ORLANDO, CLAUDIO
2025-01-10
Abstract
Nell’ambito della scienza processualpenalistica vi sono talune questioni che riescono a trascendere il senso e la portata da attribuire al singolo dato normativo e che sono capaci di abbracciare riflessioni di più ampio respiro che rispecchiano a livello ideologico e valoriale il diverso modo di approcciarsi alla materia penale complessivamente intesa. Tra queste un ruolo di assoluto rilievo è senza ombra di dubbio rivestito dal dibattito giuridico e culturale che investe il tema dei rapporti tra il principio di immediatezza e l’efficienza del processo penale: tema di rilevanza centrale che costituisce, a tutti gli effetti, uno degli assi portanti sulla base del quale saggiare la tenuta di un processo che i codificatori dell’88 vollero tendenzialmente ad ispirazione accusatoria. Sono queste le note che riecheggiano nel corposo intervento di riforma che ha interessato il sistema di giustizia penale nel dicembre del 2022 e che dell’efficienza processuale ha fatto il suo tratto caratterizzante. Malcelando una dichiarata ostilità verso il modello dialettico della ricostruzione dei fatti e raccogliendo i suggerimenti dei due organi di vertice del nostro ordinamento processuale, il legislatore è intervenuto sul regime di documentazione degli atti a contenuto dichiarativo e ha elevato la videoregistrazione a modalità di documentazione privilegiata della prova dichiarativa con il duplice obiettivo di dare nuova linfa al principio di immediatezza nelle ipotesi in cui non si riesca a garantire un’effettiva concentrazione dei dibattimenti e di derogarvi tutte le volte in cui logiche di carattere efficientistico impongano di evitare un riascolto dei testi già escussi. La videoregistrazione, dunque, da un lato, avrebbe l’indubbio merito di recuperare la portata assiologica dell’immediatezza andata smarrita nei meandri di un dibattimento celebrato senza soluzione di continuità, consentendo al giudice di rinverdire il ricordo dell’esperienza comunicativa ormai sfumato; dall’altro, dovrebbe fungere da meccanismo compensativo volto ad assicurare l’equità del procedimento pur in ipotesi in cui l’assunzione della prova dinanzi al giudice chiamato a decidere venga sostituita dalla visione del materiale videoregistrato.File | Dimensione | Formato | |
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