La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia si occupa della capacità di un soggetto "esterno" di stare in giudizio, quale preteso procuratore, in nome e per conto dell’Agente della riscossione, a motivo della mancata produzione della procura stessa. La sentenza offre stimolanti spunti di riflessione in ordine al difetto di rappresentanza, da valutarsi ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992. Norma quest'ultima oggetto di discordanti disamine da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché della dottrina, impegnate nello sforzo di ottenere un’accettabile compromesso fra istanze che potrebbero apparire eccessivamente formalistiche ed interpretazioni sostanzialistiche suscettibili di pericolose derive. La Corte decide per la caducazione che travolge anche l'appello incidentale, poiché tardivo, circostanza quest'ultima che offre spunto per ulteriori osservazioni, ma il vero interesse risiede nella risoluzione della questione della rappresentanza dell'AdER e della plausibile sanatoria del difetto della stessa, questione che la Corte, profittando delle circostanze concrete sottoposte al suo vaglio, affronta solo marginalmente e che merita, invece, il sostanziale approfondimento che si prova ad offrire nell'ottica di contribuire al dibattito in corso anche alla luce delle novità normative subentrate per effetto delle riforme agite sulla disciplina processuale tributaria e civile.

Anabasi, catabasi ed ecatombe di un appello tributario. Osservazioni sulla sanatoria della capacità di stare in giudizio dell’Agente della riscossione

Ludovico Nicotina
2024-01-01

Abstract

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia si occupa della capacità di un soggetto "esterno" di stare in giudizio, quale preteso procuratore, in nome e per conto dell’Agente della riscossione, a motivo della mancata produzione della procura stessa. La sentenza offre stimolanti spunti di riflessione in ordine al difetto di rappresentanza, da valutarsi ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992. Norma quest'ultima oggetto di discordanti disamine da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché della dottrina, impegnate nello sforzo di ottenere un’accettabile compromesso fra istanze che potrebbero apparire eccessivamente formalistiche ed interpretazioni sostanzialistiche suscettibili di pericolose derive. La Corte decide per la caducazione che travolge anche l'appello incidentale, poiché tardivo, circostanza quest'ultima che offre spunto per ulteriori osservazioni, ma il vero interesse risiede nella risoluzione della questione della rappresentanza dell'AdER e della plausibile sanatoria del difetto della stessa, questione che la Corte, profittando delle circostanze concrete sottoposte al suo vaglio, affronta solo marginalmente e che merita, invece, il sostanziale approfondimento che si prova ad offrire nell'ottica di contribuire al dibattito in corso anche alla luce delle novità normative subentrate per effetto delle riforme agite sulla disciplina processuale tributaria e civile.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3325972
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