La risoluzione del contratto di appalto pubblico in autotutela (art. 136, D.Lgs. n. 163/2206, previg.) si perfeziona soltanto dalla emanazione del provvedimento con cui essa viene disposta su proposta del responsabile del procedimento, senza che a tal fine rilevino gli atti preliminari come la contestazione degli addebiti all’appaltatore.
Risoluzione in autotutela dell’appalto pubblico e cristallizzazione del passivo fallimentare
LATELLA DARIO
Primo
2025-01-01
Abstract
La risoluzione del contratto di appalto pubblico in autotutela (art. 136, D.Lgs. n. 163/2206, previg.) si perfeziona soltanto dalla emanazione del provvedimento con cui essa viene disposta su proposta del responsabile del procedimento, senza che a tal fine rilevino gli atti preliminari come la contestazione degli addebiti all’appaltatore.File in questo prodotto:
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