La risoluzione del contratto di appalto pubblico in autotutela (art. 136, D.Lgs. n. 163/2206, previg.) si perfeziona soltanto dalla emanazione del provvedimento con cui essa viene disposta su proposta del responsabile del procedimento, senza che a tal fine rilevino gli atti preliminari come la contestazione degli addebiti all’appaltatore.

Risoluzione in autotutela dell’appalto pubblico e cristallizzazione del passivo fallimentare

LATELLA DARIO
Primo
2025-01-01

Abstract

La risoluzione del contratto di appalto pubblico in autotutela (art. 136, D.Lgs. n. 163/2206, previg.) si perfeziona soltanto dalla emanazione del provvedimento con cui essa viene disposta su proposta del responsabile del procedimento, senza che a tal fine rilevino gli atti preliminari come la contestazione degli addebiti all’appaltatore.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/3327471
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact