Il Tribunale di Roma nega che la cointestazione di una somma di denaro, con firma e disponibilità disgiunte, possa configurare una donazione indiretta, nell'ipotesi in cui non venga accertato che l'originario cointestatario non avesse altro scopo che quello di liberalità. In fattispecie siffatte, la cointestazione di somme di denaro risponderebbe unicamente a fini di carattere pratico
La cointestazione del conto corrente bancario non integra sempre una ipotesi di donazione indiretta
Valeria Restuccia
2018-01-01
Abstract
Il Tribunale di Roma nega che la cointestazione di una somma di denaro, con firma e disponibilità disgiunte, possa configurare una donazione indiretta, nell'ipotesi in cui non venga accertato che l'originario cointestatario non avesse altro scopo che quello di liberalità. In fattispecie siffatte, la cointestazione di somme di denaro risponderebbe unicamente a fini di carattere praticoFile in questo prodotto:
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