L’art. 1, comma 379, L. n. 178 del 2020 disciplina la sospensione della procedura concorsuale relativa agli immobili del fallito finanziati mediante mutuo fondiario, imponendo al giudice delegato di sospendere la liquidazione per consentire le verifiche previste dal comma 378. Tale obbligo opera a prescindere dal soggetto che abbia promosso l’istanza di fallimento, estendendosi oltre i casi in cui la richiesta provenga dalla banca mutuante. La portata della decisione in commento, tuttavia, deve ora fare i conti con la sentenza della Corte cost. n. 211 del 2024, che a pochi giorni dalla prima ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 1, comma 378, L. n. 178 del 2020.
Fallimento della cooperativa mutuataria e sospensione della vendita degli immobili realizzati in regime agevolativo di edilizia popolare
LATELLAPrimo
2025-01-01
Abstract
L’art. 1, comma 379, L. n. 178 del 2020 disciplina la sospensione della procedura concorsuale relativa agli immobili del fallito finanziati mediante mutuo fondiario, imponendo al giudice delegato di sospendere la liquidazione per consentire le verifiche previste dal comma 378. Tale obbligo opera a prescindere dal soggetto che abbia promosso l’istanza di fallimento, estendendosi oltre i casi in cui la richiesta provenga dalla banca mutuante. La portata della decisione in commento, tuttavia, deve ora fare i conti con la sentenza della Corte cost. n. 211 del 2024, che a pochi giorni dalla prima ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 1, comma 378, L. n. 178 del 2020.Pubblicazioni consigliate
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