Nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale di due imputati, titolari di un’officina meccanica, ritenuti colpevoli del delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis c.p. Contestualmente, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 452-decies c.p., ritenendosi all’uopo necessaria la presenza di interventi concretamente idonei a determinare un’effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato, escludendo dunque la rilevanza a tal fine della mera attivazione del reo priva di effetto. Al riguardo, è stato osservato che l’espressione “si adopera per evitare”, contenuta nella prima parte della disposizione, debba qui essere intesa come “salvaguardare”, implicando quindi la necessità del conseguimento di un risultato specifico — che, nel caso di specie, non è stato raggiunto. Tale sentenza, oltre a sollecitare una riflessione sulla corretta esegesi dell’attenuante in esame, offre l’occasione per vagliarne criticamente le reali potenzialità applicative, fin qui dimostratesi piuttosto limitate, anche nella prospettiva di valutare eventuali interventi correttivi volti a rafforzarne l’efficacia incentivante.

LA “MERA BUONA VOLONTÀ” NON PREMIA: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE AL VAGLIO DELLA CASSAZIONE

Toscano Giuseppe
2025-01-01

Abstract

Nella pronuncia in commento, la Corte di cassazione ha confermato la responsabilità penale di due imputati, titolari di un’officina meccanica, ritenuti colpevoli del delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452-bis c.p. Contestualmente, i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 452-decies c.p., ritenendosi all’uopo necessaria la presenza di interventi concretamente idonei a determinare un’effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato, escludendo dunque la rilevanza a tal fine della mera attivazione del reo priva di effetto. Al riguardo, è stato osservato che l’espressione “si adopera per evitare”, contenuta nella prima parte della disposizione, debba qui essere intesa come “salvaguardare”, implicando quindi la necessità del conseguimento di un risultato specifico — che, nel caso di specie, non è stato raggiunto. Tale sentenza, oltre a sollecitare una riflessione sulla corretta esegesi dell’attenuante in esame, offre l’occasione per vagliarne criticamente le reali potenzialità applicative, fin qui dimostratesi piuttosto limitate, anche nella prospettiva di valutare eventuali interventi correttivi volti a rafforzarne l’efficacia incentivante.
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