Si ritiene l’ordinanza della Corte di cassazione n. 180/2026 corretta e coerente con i principi che regolano la revocazione, di cui valorizza la natura eccezionale e “a critica vincolata”. In particolare, si sottolinea come la pronuncia ribadisca in modo condivisibile il carattere tassativo dei motivi di revocazione e, con specifico riferimento all’art. 395, n. 3, c.p.c., affermi con chiarezza l’indefettibile requisito della preesistenza del documento rispetto alla sentenza impugnata. Da ciò deriva la correttezza della conclusione cui giunge la Suprema Corte, che esclude la rilevanza di prove formatesi successivamente - quali le dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti - e sancisce l’inammissibilità del ricorso per revocazione in assenza dei presupposti di legge.
Revocazione per nuovi documenti e limite della loro formazione successiva
Andrea Colli Vignarelli
2026-01-01
Abstract
Si ritiene l’ordinanza della Corte di cassazione n. 180/2026 corretta e coerente con i principi che regolano la revocazione, di cui valorizza la natura eccezionale e “a critica vincolata”. In particolare, si sottolinea come la pronuncia ribadisca in modo condivisibile il carattere tassativo dei motivi di revocazione e, con specifico riferimento all’art. 395, n. 3, c.p.c., affermi con chiarezza l’indefettibile requisito della preesistenza del documento rispetto alla sentenza impugnata. Da ciò deriva la correttezza della conclusione cui giunge la Suprema Corte, che esclude la rilevanza di prove formatesi successivamente - quali le dichiarazioni testimoniali rese in altri procedimenti - e sancisce l’inammissibilità del ricorso per revocazione in assenza dei presupposti di legge.Pubblicazioni consigliate
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