La disciplina sulla testimonianza de relato, al secondo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – in caso di mancata richiesta della parte di esame del teste diretto – possa disporre <> tale esame. Secondo la Corte di Cassazione la testimonianza indiretta è utilizzabile sebbene il giudice non eserciti il potere previsto dall’art. 195 comma 2 c.p.p.
Utilizzabilità della testimonianza indiretta in caso di mancato esame del teste diretto
Rizzo, Corrado
2026-01-01
Abstract
La disciplina sulla testimonianza de relato, al secondo comma dell’art. 195 c.p.p., prevede che il giudice – in caso di mancata richiesta della parte di esame del teste diretto – possa disporre <> tale esame. Secondo la Corte di Cassazione la testimonianza indiretta è utilizzabile sebbene il giudice non eserciti il potere previsto dall’art. 195 comma 2 c.p.p.File in questo prodotto:
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