La sentenza n. 29095/2020 della Corte di Cassazione offre interessanti spunti di riflessione sulle conseguenze penali connesse alla contestazione della residenza fiscale italiana delle persone fisiche che emigrano in Paesi a fiscalità privilegiata. Il caso in esame riguarda un ex calciatore professionista, cui viene contestata la violazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 per la mancata dichiarazione in Italia dei redditi percepiti all’estero, sul presupposto del suo assoggettamento agli obblighi tributari previsti per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano. I giudici confermano quell’indirizzo consolidato secondo cui le presunzioni tributarie, pur non potendo assurgere ad elemento di prova diretta del fatto di reato, possono comunque operare in sede di giudizio cautelare quale elemento sufficiente a corroborare la sussistenza del fumus commissi delicti. In sede di merito, quindi, occorrerà reperire ulteriori elementi di prova della residenza in Italia per ritenere configurato il delitto contestato. Va poi considerato che la contestazione potrebbe venir meno per il rilievo che assumono le convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevalgono sulle norme interne a prescindere dal fatto che nel Paese estero di residenza sia stato corrisposto il tributo in misura ordinaria.

La norma di contrasto al trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche e la sua valenza nel processo penale tra giudizio cautelare e di merito

Federica Campanella
2021-01-01

Abstract

La sentenza n. 29095/2020 della Corte di Cassazione offre interessanti spunti di riflessione sulle conseguenze penali connesse alla contestazione della residenza fiscale italiana delle persone fisiche che emigrano in Paesi a fiscalità privilegiata. Il caso in esame riguarda un ex calciatore professionista, cui viene contestata la violazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 per la mancata dichiarazione in Italia dei redditi percepiti all’estero, sul presupposto del suo assoggettamento agli obblighi tributari previsti per le persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano. I giudici confermano quell’indirizzo consolidato secondo cui le presunzioni tributarie, pur non potendo assurgere ad elemento di prova diretta del fatto di reato, possono comunque operare in sede di giudizio cautelare quale elemento sufficiente a corroborare la sussistenza del fumus commissi delicti. In sede di merito, quindi, occorrerà reperire ulteriori elementi di prova della residenza in Italia per ritenere configurato il delitto contestato. Va poi considerato che la contestazione potrebbe venir meno per il rilievo che assumono le convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevalgono sulle norme interne a prescindere dal fatto che nel Paese estero di residenza sia stato corrisposto il tributo in misura ordinaria.
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