Il paradigma negoziale unilaterale realizza una sistemazione impegnativa di interessi con l’intervento di un solo soggetto. Però, se in alcuni casi l’impegnatività dell’assetto di interessi è limitata solo alla sfera dell’autore dell’atto, senza interferire in alcun modo su sfere giuridiche altrui, in altri casi, abbastanza frequenti, la predisposizione unilaterale di un programma di interessi incide in vario modo su sfere giuridiche di soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti dall’altrui attività negoziale. Se le figure unilaterali del primo tipo non prospettano particolari problemi né sotto il profilo della loro ammissibilità, né sotto il profilo della tutela del terzo in quanto, non incidendo su sfere altrui, non hanno né un destinatario diretto né un controinteressato da tutelare, gli atti unilaterali del secondo tipo, invece, poiché incidono su sfere giuridiche altrui, prospettano il problema del tipo e dell’intensità della tutela da apprestare ai destinatari o ai controinteressati. In queste ultime figure negoziali, infatti, un soggetto predispone un programma di interessi destinato ad incidere in via diretta o riflessa su sfere giuridiche altrui, di soggetti, cioè, (che rimangono) estranei all’atto. Tali soggetti, però, pur non partecipando al procedimento di formazione dell’atto, sono portatori di un interesse rilevante a scegliere se divenire o meno parti del rapporto come destinatari degli effetti, sicchè proprio in questa prospettiva il sistema positivo predispone opportuni strumenti di tutela degli interessi di tali soggetti, ed in particolare dell’interesse al rispetto della propria sfera giuridica. La peculiarità del negozio unilaterale soggetto al rifiuto del destinatario è stata variamente interpretata nelle prospettazioni dottrinali, o come un quid che arricchisce la struttura del negozio unilaterale o come elemento che trasforma l’atto da unilaterale in bilaterale. In realtà il potere di rifiutare gli effetti di un atto negoziale unilaterale non aggiunge alcunché alla struttura dell’atto, la quale è già perfetta quando si producono gli effetti: il negozio unilaterale, infatti, è in grado di produrre, con la necessaria mediazione dell’ordinamento, l’effetto programmato. Il potere di rifiuto non ha dunque alcun rilievo sul piano strutturale. Quanto all’osservazione che il potere di rifiutare gli effetti di un negozio unilaterale connoterebbe quest’ultimo di bilateralità, si rileva che il potere del destinatario di rifiutare gli effetti di un atto che incide direttamente la sua sfera giuridica non trasforma detto soggetto da parte del rapporto in parte dell’atto. Il soggetto, infatti, rimane estraneo alla formazione dell’atto: lo stesso vede, viceversa tutelato il suo interesse a non subire gli effetti (non voluti) nella propria sfera giuridica.

CONTRATTO NEGOZIO REGOLAMENTO.CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEL NEGOZIO UNILATERALE

ASTONE, ANTONINO
2008-01-01

Abstract

Il paradigma negoziale unilaterale realizza una sistemazione impegnativa di interessi con l’intervento di un solo soggetto. Però, se in alcuni casi l’impegnatività dell’assetto di interessi è limitata solo alla sfera dell’autore dell’atto, senza interferire in alcun modo su sfere giuridiche altrui, in altri casi, abbastanza frequenti, la predisposizione unilaterale di un programma di interessi incide in vario modo su sfere giuridiche di soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti dall’altrui attività negoziale. Se le figure unilaterali del primo tipo non prospettano particolari problemi né sotto il profilo della loro ammissibilità, né sotto il profilo della tutela del terzo in quanto, non incidendo su sfere altrui, non hanno né un destinatario diretto né un controinteressato da tutelare, gli atti unilaterali del secondo tipo, invece, poiché incidono su sfere giuridiche altrui, prospettano il problema del tipo e dell’intensità della tutela da apprestare ai destinatari o ai controinteressati. In queste ultime figure negoziali, infatti, un soggetto predispone un programma di interessi destinato ad incidere in via diretta o riflessa su sfere giuridiche altrui, di soggetti, cioè, (che rimangono) estranei all’atto. Tali soggetti, però, pur non partecipando al procedimento di formazione dell’atto, sono portatori di un interesse rilevante a scegliere se divenire o meno parti del rapporto come destinatari degli effetti, sicchè proprio in questa prospettiva il sistema positivo predispone opportuni strumenti di tutela degli interessi di tali soggetti, ed in particolare dell’interesse al rispetto della propria sfera giuridica. La peculiarità del negozio unilaterale soggetto al rifiuto del destinatario è stata variamente interpretata nelle prospettazioni dottrinali, o come un quid che arricchisce la struttura del negozio unilaterale o come elemento che trasforma l’atto da unilaterale in bilaterale. In realtà il potere di rifiutare gli effetti di un atto negoziale unilaterale non aggiunge alcunché alla struttura dell’atto, la quale è già perfetta quando si producono gli effetti: il negozio unilaterale, infatti, è in grado di produrre, con la necessaria mediazione dell’ordinamento, l’effetto programmato. Il potere di rifiuto non ha dunque alcun rilievo sul piano strutturale. Quanto all’osservazione che il potere di rifiutare gli effetti di un negozio unilaterale connoterebbe quest’ultimo di bilateralità, si rileva che il potere del destinatario di rifiutare gli effetti di un atto che incide direttamente la sua sfera giuridica non trasforma detto soggetto da parte del rapporto in parte dell’atto. Il soggetto, infatti, rimane estraneo alla formazione dell’atto: lo stesso vede, viceversa tutelato il suo interesse a non subire gli effetti (non voluti) nella propria sfera giuridica.
2008
Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza di Università di Messina
9788814143809
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