Nel lavoro si analizza la responsabilità dell'imprenditore agricolo partendo dalla disamina dell'articolo del codice civile espressamente dedicato a tale figura, ossia l'art.2137 c.c., il quale svolge il ruolo di parametro identificativo del criterio per l'imputazione della colpa in capo all'imprenditore e per la valutazione dell'ingiustizia del danno. La rivalutazione dell'art.2137 c.c. induce ad una riconsiderazione del criterio della diligenza media, normalmente misurata sulla buona tecnica agraria, alla luce della necessità di compendiare finalità produttive dell'attività di impresa ed esigenze di tutela ambientale e sicurezza alimentare. In questa prospettiva, il parametro di valutazione del comportamento diligente si modifica in ragione del bene tutelato, determinando un innalzamento del livello di diligenza richiesto. Si passa, quindi, attraverso l'esame di alcune figure "speciali" di responsabilità, da cui emerge l'inadeguatezza della tradizionale tutela risarcitoria per la tutela di diritti personalissimi, quale quello alla salute, le cui lesioni non sono suscettibili di riparazione in forma specifica. L'indagine si conclude con la esaltazione delle forme di tutela preventiva incardinate sull'applicazione del principio di precauzione, elette dal reg. CE 178/2002 quali strumenti idonei a garantire l'elevato livello di tutela della salute umana e l'efficienza del mercato, perseguiti quali obiettivi fondamentali del diritto comunitario.

Dalla responsabilità dell'imprenditore all'imprenditore responsabile

GIUFFRIDA, Marianna
2007-01-01

Abstract

Nel lavoro si analizza la responsabilità dell'imprenditore agricolo partendo dalla disamina dell'articolo del codice civile espressamente dedicato a tale figura, ossia l'art.2137 c.c., il quale svolge il ruolo di parametro identificativo del criterio per l'imputazione della colpa in capo all'imprenditore e per la valutazione dell'ingiustizia del danno. La rivalutazione dell'art.2137 c.c. induce ad una riconsiderazione del criterio della diligenza media, normalmente misurata sulla buona tecnica agraria, alla luce della necessità di compendiare finalità produttive dell'attività di impresa ed esigenze di tutela ambientale e sicurezza alimentare. In questa prospettiva, il parametro di valutazione del comportamento diligente si modifica in ragione del bene tutelato, determinando un innalzamento del livello di diligenza richiesto. Si passa, quindi, attraverso l'esame di alcune figure "speciali" di responsabilità, da cui emerge l'inadeguatezza della tradizionale tutela risarcitoria per la tutela di diritti personalissimi, quale quello alla salute, le cui lesioni non sono suscettibili di riparazione in forma specifica. L'indagine si conclude con la esaltazione delle forme di tutela preventiva incardinate sull'applicazione del principio di precauzione, elette dal reg. CE 178/2002 quali strumenti idonei a garantire l'elevato livello di tutela della salute umana e l'efficienza del mercato, perseguiti quali obiettivi fondamentali del diritto comunitario.
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