Partendo dall’idea che l’infans sarebbe stato del tutto incapace di accettare e conseguentemente acquistare un’hereditas, la dottrina si è mostrata scettica nel ritenere genuina la soluzione prospettata in D. 36.1.67(65).3 di Meciano, in cui si profila una soluzione opposta. Sulla base di una serie di testimonianze offerte dalle fonti l’a. giunge ad accettare la classicità del passo in esame. Essa, tra l’altro, risulta ulteriormente provata dall’affermazione dello stesso Meciano, secondo cui la soluzione del caso a lui prospettato andava trovata facendo riferimento allo ius civile e all’honorarium. E mentre quello di ius honorarium riguardava la richiesta della bonorum possessio, che le fonti attestano esplicitamente potesse essere compiuta tutore auctore, il principio di ius civile al quale egli faceva riferimento per individuare la soluzione relativa ad una eredità fedecommissaria deferita all’infans sarebbe stato appunto quello per cui, se istituito erede, l’infans avrebbe potuto fare atti d’erede tutore auctore, cioè con l’auctoritas tutoris intesa però non in funzione integrativa ma sostitutiva.

D.36.1.67(65).3 di Maecianus: un testo ingiustamente sospettato

COPPOLA, Giovanna
2005-01-01

Abstract

Partendo dall’idea che l’infans sarebbe stato del tutto incapace di accettare e conseguentemente acquistare un’hereditas, la dottrina si è mostrata scettica nel ritenere genuina la soluzione prospettata in D. 36.1.67(65).3 di Meciano, in cui si profila una soluzione opposta. Sulla base di una serie di testimonianze offerte dalle fonti l’a. giunge ad accettare la classicità del passo in esame. Essa, tra l’altro, risulta ulteriormente provata dall’affermazione dello stesso Meciano, secondo cui la soluzione del caso a lui prospettato andava trovata facendo riferimento allo ius civile e all’honorarium. E mentre quello di ius honorarium riguardava la richiesta della bonorum possessio, che le fonti attestano esplicitamente potesse essere compiuta tutore auctore, il principio di ius civile al quale egli faceva riferimento per individuare la soluzione relativa ad una eredità fedecommissaria deferita all’infans sarebbe stato appunto quello per cui, se istituito erede, l’infans avrebbe potuto fare atti d’erede tutore auctore, cioè con l’auctoritas tutoris intesa però non in funzione integrativa ma sostitutiva.
2005
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