Il tema della responsabilità – per comportamento omissivo e/o permissivo dell’organo di vigilanza – prende le mosse dai recenti scandali finanziari, mettendo in luce la vulnerabilità delle norme sulla trasparenza dei bilanci delle imprese finanziate, troppo spesso distorti e falsificati. Con la sentenza n.3132 del 3/3/2001, la quale ha sancito la responsabilità della Consob circa il mancato accertamento sulla veridicità dei dati contenuti nel prospetto informativo, si pongono, dunque, i parametri per una corretta valutazione del nesso di casualità tra operato dell’organo di vigilanza e danno subito dagli investitori/risparmiatori. Questi ultimi, infatti, si vedrebbero assegnata una tutela risarcitoria per addebito del danno patrimoniale, da esperire in via extracontrattuale nell’ipotesi in cui la pubblicazione del prospetto, autorizzato dalla Consob, abbia consentito l’esecuzione dell’operazione d’investimento, laddove sono palesi falsità risultanti dalla stessa documentazione prodotta. In un quadro unitario delle regole sottese alla tutela dell’investitore, l’autrice non manca di evidenziare la stretta relazione tra l’attuale disciplina della sollecitazione all’investimento e la riformulazione delle disposizioni riguardanti la redazione del prospetto informativo. A tal fine, accanto all’insieme dei precetti attinenti la normativa primaria in materia, trova applicazione una disciplina secondaria, in base alla quale la Consob – cui il legislatore ha attribuito un potere regolamentare che va oltre la trasparenza e la disclosure – stabilisce, con proprio regolamento, i criteri di differenziazione del prospetto informativo e relativo contenuto, le modalità di pubblicazione e di aggiornamento nonché le regole di correttezza cui sono tenuti l’offerente, l’emittente e tutti i soggetti che partecipano all’operazione.

La responsabilità civile della CONSOB da prospetto informativo falso o infedele

RUSSO, Brunella
2005-01-01

Abstract

Il tema della responsabilità – per comportamento omissivo e/o permissivo dell’organo di vigilanza – prende le mosse dai recenti scandali finanziari, mettendo in luce la vulnerabilità delle norme sulla trasparenza dei bilanci delle imprese finanziate, troppo spesso distorti e falsificati. Con la sentenza n.3132 del 3/3/2001, la quale ha sancito la responsabilità della Consob circa il mancato accertamento sulla veridicità dei dati contenuti nel prospetto informativo, si pongono, dunque, i parametri per una corretta valutazione del nesso di casualità tra operato dell’organo di vigilanza e danno subito dagli investitori/risparmiatori. Questi ultimi, infatti, si vedrebbero assegnata una tutela risarcitoria per addebito del danno patrimoniale, da esperire in via extracontrattuale nell’ipotesi in cui la pubblicazione del prospetto, autorizzato dalla Consob, abbia consentito l’esecuzione dell’operazione d’investimento, laddove sono palesi falsità risultanti dalla stessa documentazione prodotta. In un quadro unitario delle regole sottese alla tutela dell’investitore, l’autrice non manca di evidenziare la stretta relazione tra l’attuale disciplina della sollecitazione all’investimento e la riformulazione delle disposizioni riguardanti la redazione del prospetto informativo. A tal fine, accanto all’insieme dei precetti attinenti la normativa primaria in materia, trova applicazione una disciplina secondaria, in base alla quale la Consob – cui il legislatore ha attribuito un potere regolamentare che va oltre la trasparenza e la disclosure – stabilisce, con proprio regolamento, i criteri di differenziazione del prospetto informativo e relativo contenuto, le modalità di pubblicazione e di aggiornamento nonché le regole di correttezza cui sono tenuti l’offerente, l’emittente e tutti i soggetti che partecipano all’operazione.
2005
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