L’articolo si occupa dell’ammissibilità e dei limiti dell’intervento del giudice all’interno delle formazioni sociali religiose, a tutela dei diritti del fedele colpito da misure di carattere disciplinare (fino alla misura estrema dell’espulsione). L’ordinamento statale guarda al potere disciplinare delle Confessioni religiose quale tipica forma di estrinsecazione della loro autonomia, diversa da quella riconosciuta alle semplici associazioni, in quanto incardinata in un «ordine» di competenza costituzionalmente protetto. Tuttavia, i limiti di rilevanza, nella sfera civile, dell’«ordine» proprio delle chiese e l’incondizionato impegno della Repubblica a garantire i «diritti inviolabili dell’uomo» all’interno di tutte le «formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.), dimostrano l’inattendibilità delle tesi che volessero sostenere, di fronte all’atto di esercizio del potere disciplinare da parte degli organismi religiosi, l’inesistenza di qualsiasi spazio di intervento per i poteri sovrani dello Stato. L’articolo approfondisce peraltro i peculiari adattamenti che richiede ogni forma di intervento eteronomo del giudice all’interno delle formazioni sociali religiose, potendosi ritenere ammissibili solo quelle tecniche di tutela dei diritti fondamentali del fedele che in ogni caso non comportino alcun pregiudizio per l’autonomia confessionale. Restano ad esempio escluse forme di riammissione coattiva del fedele, ma possono profilarsi particolari diritti al risarcimento del danno nel caso in cui il provvedimento disciplinare sia adottato senza le garanzie minime del contraddittorio e del diritto di difesa.

L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele espulso

LICASTRO, Angelo
2005-01-01

Abstract

L’articolo si occupa dell’ammissibilità e dei limiti dell’intervento del giudice all’interno delle formazioni sociali religiose, a tutela dei diritti del fedele colpito da misure di carattere disciplinare (fino alla misura estrema dell’espulsione). L’ordinamento statale guarda al potere disciplinare delle Confessioni religiose quale tipica forma di estrinsecazione della loro autonomia, diversa da quella riconosciuta alle semplici associazioni, in quanto incardinata in un «ordine» di competenza costituzionalmente protetto. Tuttavia, i limiti di rilevanza, nella sfera civile, dell’«ordine» proprio delle chiese e l’incondizionato impegno della Repubblica a garantire i «diritti inviolabili dell’uomo» all’interno di tutte le «formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.), dimostrano l’inattendibilità delle tesi che volessero sostenere, di fronte all’atto di esercizio del potere disciplinare da parte degli organismi religiosi, l’inesistenza di qualsiasi spazio di intervento per i poteri sovrani dello Stato. L’articolo approfondisce peraltro i peculiari adattamenti che richiede ogni forma di intervento eteronomo del giudice all’interno delle formazioni sociali religiose, potendosi ritenere ammissibili solo quelle tecniche di tutela dei diritti fondamentali del fedele che in ogni caso non comportino alcun pregiudizio per l’autonomia confessionale. Restano ad esempio escluse forme di riammissione coattiva del fedele, ma possono profilarsi particolari diritti al risarcimento del danno nel caso in cui il provvedimento disciplinare sia adottato senza le garanzie minime del contraddittorio e del diritto di difesa.
2005
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