L’articolo si propone di analizzare e ricostruire in chiave sistematica le rilevanti deroghe - rispetto al rito ordinario – introdotte dal legislatore del 2000 nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace in materia di indagini preliminari ed esercizio dell’azione penale. In particolare, con riferimento alla fase investigativa, vengono illustrate le novità introdotte circa i tempi di comunicazione della notizia criminis da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero, la più ampia autonomia concessa agli organi di polizia nello svolgimento dell’attività investigativa nonché i termini di durata dell’intera fase delle indagini preliminari. Per quanto concerne, invece, le modalità di esercizio dell’azione penale, viene in particolar modo approfondito il ricorso immediato proposto dalla persona offesa che non ha precedenti nel nostro sistema processuale penale in quanto consente a quest’ultima, pur a seguito di un parere rilasciato dal Pubblico ministero, di ottenere la citazione in giudizio dell’imputato senza dover attendere lo svolgimento delle indagini ordinarie e le conseguenti determinazioni del magistrato inquirente.

L'accusa dinanzi al Giudice di Pace

RIZZO, Corrado
2005-01-01

Abstract

L’articolo si propone di analizzare e ricostruire in chiave sistematica le rilevanti deroghe - rispetto al rito ordinario – introdotte dal legislatore del 2000 nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace in materia di indagini preliminari ed esercizio dell’azione penale. In particolare, con riferimento alla fase investigativa, vengono illustrate le novità introdotte circa i tempi di comunicazione della notizia criminis da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero, la più ampia autonomia concessa agli organi di polizia nello svolgimento dell’attività investigativa nonché i termini di durata dell’intera fase delle indagini preliminari. Per quanto concerne, invece, le modalità di esercizio dell’azione penale, viene in particolar modo approfondito il ricorso immediato proposto dalla persona offesa che non ha precedenti nel nostro sistema processuale penale in quanto consente a quest’ultima, pur a seguito di un parere rilasciato dal Pubblico ministero, di ottenere la citazione in giudizio dell’imputato senza dover attendere lo svolgimento delle indagini ordinarie e le conseguenti determinazioni del magistrato inquirente.
2005
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1434501
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