La riflessione sviluppata nel saggio è sollecitata dalla novella del 2005 che - nell’inserire fra le disposizioni sul procedimento l’art. 21 octies, dedicato al regime dell’annullabilità – introduce, in particolare nel comma 2, parte seconda, una modifica di carattere processuale, destinata ad operare in modo non dissimile dallo strumento (una volta) a disposizione del Ministro, in sede di ricorso straordinario per contrastare il parere del Consiglio di Stato pronunziatosi per l’annullamento dell’atto impugnato. L’indagine si articola in due “mosse” ricostruttive, entrambe vicendevolmente cospiranti per un (ri)avvicinamento tra “ricorso” (straordinario) e (nuovo) “processo” amministrativo. Da un lato, si è intesa calibrare in modo più comprensivo ed articolato la caratura non esclusivamente satisfattiva della funzione, sia pur “amministrativa”, del Ministro in seno al ricorso; dall’altro lato, si è colta, nel ruolo più attivo disegnato per l’amministrazione nel “nuovo” processo, la possibilità di una rimodulazione dell’originario interesse satisfattivo, così da far emergere la preminenza accordata alle ragioni di legalità sostanziale rispetto al rilievo (inizialmente preponderante) delle pur sussistenti illegittimità di ordine formale.

Note sul ricorso straordinario e l'art. 21 octies, l. n. 15 del 2005 (ovvero sul potere di eccepire dell'amministrazione, tra tutela amministrativa e processo)

BERLINGO', Vittoria
2005-01-01

Abstract

La riflessione sviluppata nel saggio è sollecitata dalla novella del 2005 che - nell’inserire fra le disposizioni sul procedimento l’art. 21 octies, dedicato al regime dell’annullabilità – introduce, in particolare nel comma 2, parte seconda, una modifica di carattere processuale, destinata ad operare in modo non dissimile dallo strumento (una volta) a disposizione del Ministro, in sede di ricorso straordinario per contrastare il parere del Consiglio di Stato pronunziatosi per l’annullamento dell’atto impugnato. L’indagine si articola in due “mosse” ricostruttive, entrambe vicendevolmente cospiranti per un (ri)avvicinamento tra “ricorso” (straordinario) e (nuovo) “processo” amministrativo. Da un lato, si è intesa calibrare in modo più comprensivo ed articolato la caratura non esclusivamente satisfattiva della funzione, sia pur “amministrativa”, del Ministro in seno al ricorso; dall’altro lato, si è colta, nel ruolo più attivo disegnato per l’amministrazione nel “nuovo” processo, la possibilità di una rimodulazione dell’originario interesse satisfattivo, così da far emergere la preminenza accordata alle ragioni di legalità sostanziale rispetto al rilievo (inizialmente preponderante) delle pur sussistenti illegittimità di ordine formale.
2005
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