Nel settore agricolo, l’economia di mercato assume un andamento del tutto particolare sia per la deperibilità e difficile conservazione dei beni sia per la durata del ciclo produttivo agrario che consente di conseguire risultati concreti solo a distanza di lungo tempo rispetto all’inizio dell’attività, al punto che il risparmio di energie e risorse, nonché la concentrazione dell’offerta, diventano il principale obiettivo di un’economia razionale. Finalità queste più facilmente raggiungibili mediante la realizzazione di intese con industriali e/o commercianti che, provvedendo alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, agevolano, per un verso, la possibilità di assorbimento dell’intera produzione, e, per altro, il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori. In questa direzione, gli operatori agricoli ricorrono a nuovi schemi organizzativi, i c.d. accordi interprofessionali, volti a rendere più fluidi i processi di integrazione tra le imprese. Essi propongono un modello di contratto parzialmente derogabile ed integrabile dalle parti, avendo queste ultime la libertà di inserire poi, nei singoli contratti c.d. di coltivazione e vendita, le clausole accessorie ritenute più adeguate per l’organizzazione dei loro interessi. La conclusione degli accordi interprofessionali deve, comunque, avvenire nel rispetto delle regole, nazionali e comunitarie, antimonopolistiche; e ciò, in quanto le organizzazioni coinvolte, raggruppando operatori della medesima filiera produttiva, non possono non avere inevitabilmente una funzione anticoncorrenziale. Eventuali restrizioni alla concorrenza sono, in via generale, vietate, con conseguente invalidità degli accordi, a meno che questi ultimi non siano stati approvati all’unanimità dagli associati interessati al prodotto e siano il risultato di una programmazione coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o di un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume d’offerta. La contrattazione tra agricoltori ed industriali per la produzione e vendita dei prodotti agricoli impone una rigorosa regolamentazione in vista del perseguimento di finalità di tipo pubblicistico, da considerarsi primarie e non più strettamente strumentali alla realizzazione degli scopi facenti capo ai singoli operatori economici.
Il fenomeno dell'integrazione nella legge di orientamento agricolo: le nuove prospettive degli accordi interprofessionali in funzione di un più adeguato adattamento della produzione al consumo
TOMMASINI, Alessandra
2003-01-01
Abstract
Nel settore agricolo, l’economia di mercato assume un andamento del tutto particolare sia per la deperibilità e difficile conservazione dei beni sia per la durata del ciclo produttivo agrario che consente di conseguire risultati concreti solo a distanza di lungo tempo rispetto all’inizio dell’attività, al punto che il risparmio di energie e risorse, nonché la concentrazione dell’offerta, diventano il principale obiettivo di un’economia razionale. Finalità queste più facilmente raggiungibili mediante la realizzazione di intese con industriali e/o commercianti che, provvedendo alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, agevolano, per un verso, la possibilità di assorbimento dell’intera produzione, e, per altro, il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori. In questa direzione, gli operatori agricoli ricorrono a nuovi schemi organizzativi, i c.d. accordi interprofessionali, volti a rendere più fluidi i processi di integrazione tra le imprese. Essi propongono un modello di contratto parzialmente derogabile ed integrabile dalle parti, avendo queste ultime la libertà di inserire poi, nei singoli contratti c.d. di coltivazione e vendita, le clausole accessorie ritenute più adeguate per l’organizzazione dei loro interessi. La conclusione degli accordi interprofessionali deve, comunque, avvenire nel rispetto delle regole, nazionali e comunitarie, antimonopolistiche; e ciò, in quanto le organizzazioni coinvolte, raggruppando operatori della medesima filiera produttiva, non possono non avere inevitabilmente una funzione anticoncorrenziale. Eventuali restrizioni alla concorrenza sono, in via generale, vietate, con conseguente invalidità degli accordi, a meno che questi ultimi non siano stati approvati all’unanimità dagli associati interessati al prodotto e siano il risultato di una programmazione coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o di un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume d’offerta. La contrattazione tra agricoltori ed industriali per la produzione e vendita dei prodotti agricoli impone una rigorosa regolamentazione in vista del perseguimento di finalità di tipo pubblicistico, da considerarsi primarie e non più strettamente strumentali alla realizzazione degli scopi facenti capo ai singoli operatori economici.Pubblicazioni consigliate
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