Il d.lgs. 99/2004, adottato precipitosamente per completare il processo di riforma e modernizzazione dell’agricoltura, nel disciplinare l’attività agromeccanica all’art. 5, ha omesso di specificare le finalità per cui ha formulato tale definizione. In assenza di chiari principi direttivi, sembrerebbe che la volontà del legislatore sia stata quella di modificare l’art. 2135, 3° comma, c.c., estendendo il contenuto delle attività connesse pure alle prestazioni di servizi fornite con mezzi meccanici in favore di terzi, ma anche di dettare una normativa per supportare lo sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo, con l’emersione degli operatori economici irregolari. Pur in assenza di una specificazione da parte del legislatore del 2004, non vi è dubbio che le attività agromeccaniche svolte in favore di terzi debbano essere esercitate in connessione con una o più attività principali, essendo impossibile impegnare la qualifica di imprenditore agricolo per chi esercita professionalmente solo l’attività di contoterzismo. Incoraggiare la terziarizzazione delle attività agricole è sembrata la soluzione più efficace per consentire alla maggior parte delle imprese presenti sul mercato di sopravvivere, scoraggiando al contempo il proliferare di operatori occasionali, privi di idonei mezzi meccanici e di adeguata preparazione tecnica. In questa direzione, il legislatore ha trasfuso nel dato normativo la tendenza diffusasi tra gli imprenditori agricoli di considerare gli agromeccanici come partners indispensabili per conseguire -a costi ridotti- risultati sempre più competitivi. L’intenzione è ancora una volta quella di favorire la multifunzionalità dell’impresa agricola non più legata da un rapporto esclusivo con la terra ma coinvolta in attività che riguardano la conservazione del territorio, la forestazione, la tutela dell’ambiente nonché la conservazione dei prodotti del fondo e dell’allevamento e le connesse operazioni di trasformazione degli stessi. Ma gli operatori agromeccanici non hanno soltanto la funzione di consentire alle imprese agricole l’abbattimento dei costi, essendo divenuti anche l’interfaccia tra produttori agricoli ed industria agroalimentare e svolgendo un ruolo rilevante nel campo della tracciabilità, della sicurezza e nel raggiungimento di livelli elevati di qualità della produzione. La globalizzazione dei mercati presuppone, invero, che il settore agricolo rifornisca non solo il ristretto ambito cittadino o regionale in cui i prodotti vengono ottenuti ma anche i restanti paesi del continente. Il sistema alimentare, per quanto inizi già al momento della produzione dei prodotti agricoli destinati ad entrare nei cibi, si sviluppa fino alla loro trasformazione e/o al conferimento nei centri di stoccaggio; fasi queste in cui è indispensabile anche da parte dell’operatore agromeccanico l’adozione delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario oltre che di quelle volte ad informare i consumatori circa la provenienza degli stessi. Coloro i quali prestano attività agromeccanica in favore di terzi, dunque, devono essere considerati a tutti gli effetti soggetti attivi nel sistema della rintracciabilità dei prodotti e consentono di raggiungere interessi plurimi nell’interesse della collettività, giuridicamente rilevanti e vincolanti per il settore. Si precisa, infine, che la fornitura di servizi extraziendali, seppur resa con mezzi meccanici, non è completamente avulsa dal ciclo biologico degli esseri vegetali ed animali, per cui gli agromeccanici sono senz’altro imprenditori agricoli e godono della medesima disciplina di favore per essi prevista.

Commento all'articolo 5 (attività agromeccanica) del d.lgs. n. 99/2004

TOMMASINI, Alessandra
2004-01-01

Abstract

Il d.lgs. 99/2004, adottato precipitosamente per completare il processo di riforma e modernizzazione dell’agricoltura, nel disciplinare l’attività agromeccanica all’art. 5, ha omesso di specificare le finalità per cui ha formulato tale definizione. In assenza di chiari principi direttivi, sembrerebbe che la volontà del legislatore sia stata quella di modificare l’art. 2135, 3° comma, c.c., estendendo il contenuto delle attività connesse pure alle prestazioni di servizi fornite con mezzi meccanici in favore di terzi, ma anche di dettare una normativa per supportare lo sviluppo dell’occupazione nel settore agricolo, con l’emersione degli operatori economici irregolari. Pur in assenza di una specificazione da parte del legislatore del 2004, non vi è dubbio che le attività agromeccaniche svolte in favore di terzi debbano essere esercitate in connessione con una o più attività principali, essendo impossibile impegnare la qualifica di imprenditore agricolo per chi esercita professionalmente solo l’attività di contoterzismo. Incoraggiare la terziarizzazione delle attività agricole è sembrata la soluzione più efficace per consentire alla maggior parte delle imprese presenti sul mercato di sopravvivere, scoraggiando al contempo il proliferare di operatori occasionali, privi di idonei mezzi meccanici e di adeguata preparazione tecnica. In questa direzione, il legislatore ha trasfuso nel dato normativo la tendenza diffusasi tra gli imprenditori agricoli di considerare gli agromeccanici come partners indispensabili per conseguire -a costi ridotti- risultati sempre più competitivi. L’intenzione è ancora una volta quella di favorire la multifunzionalità dell’impresa agricola non più legata da un rapporto esclusivo con la terra ma coinvolta in attività che riguardano la conservazione del territorio, la forestazione, la tutela dell’ambiente nonché la conservazione dei prodotti del fondo e dell’allevamento e le connesse operazioni di trasformazione degli stessi. Ma gli operatori agromeccanici non hanno soltanto la funzione di consentire alle imprese agricole l’abbattimento dei costi, essendo divenuti anche l’interfaccia tra produttori agricoli ed industria agroalimentare e svolgendo un ruolo rilevante nel campo della tracciabilità, della sicurezza e nel raggiungimento di livelli elevati di qualità della produzione. La globalizzazione dei mercati presuppone, invero, che il settore agricolo rifornisca non solo il ristretto ambito cittadino o regionale in cui i prodotti vengono ottenuti ma anche i restanti paesi del continente. Il sistema alimentare, per quanto inizi già al momento della produzione dei prodotti agricoli destinati ad entrare nei cibi, si sviluppa fino alla loro trasformazione e/o al conferimento nei centri di stoccaggio; fasi queste in cui è indispensabile anche da parte dell’operatore agromeccanico l’adozione delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario oltre che di quelle volte ad informare i consumatori circa la provenienza degli stessi. Coloro i quali prestano attività agromeccanica in favore di terzi, dunque, devono essere considerati a tutti gli effetti soggetti attivi nel sistema della rintracciabilità dei prodotti e consentono di raggiungere interessi plurimi nell’interesse della collettività, giuridicamente rilevanti e vincolanti per il settore. Si precisa, infine, che la fornitura di servizi extraziendali, seppur resa con mezzi meccanici, non è completamente avulsa dal ciclo biologico degli esseri vegetali ed animali, per cui gli agromeccanici sono senz’altro imprenditori agricoli e godono della medesima disciplina di favore per essi prevista.
2004
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