Nella sentenza n. 25072 del 2006, Cass., Sez. trib., i Supremi Giudici affermano che la regola per cui l’obbligato in solido nei cui confronti si sia formato un giudicato diretto, non può invocare l’estensione della più favorevole pronuncia ottenuta da un altro condebitore presuppone l’esistenza di un debito proprio suscettibile di essere definitivamente accertato o quantificato e non può, pertanto, trovare applicazione se l’interessato è solo terzo esecutato per un debito altrui, come avviene nel caso dell’acquirente, in materia di INVIM. Dopo la disamina degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul punto, si apprezzano le conclusioni della Suprema Corte ma si rileva che sarebbe opportuno, in questo come in altri casi riguardanti problematiche attinenti le obbligazioni solidali o le vicende in cui si discute sulle medesime manifestazioni di capacità contributiva, risolvere la questione riconoscendo l’applicabilità di istituti processuali plurisoggettivi ed, in particolare, del litisconsorzio necessario.

ESTENSIONE DEL GIUDICATO FAVOREVOLE O LITISCONSORZIO NECESSARIO IN CASO DI INESISTENZA DEL DEBITO PRINCIPALE

ACCORDINO, Patrizia
2007-01-01

Abstract

Nella sentenza n. 25072 del 2006, Cass., Sez. trib., i Supremi Giudici affermano che la regola per cui l’obbligato in solido nei cui confronti si sia formato un giudicato diretto, non può invocare l’estensione della più favorevole pronuncia ottenuta da un altro condebitore presuppone l’esistenza di un debito proprio suscettibile di essere definitivamente accertato o quantificato e non può, pertanto, trovare applicazione se l’interessato è solo terzo esecutato per un debito altrui, come avviene nel caso dell’acquirente, in materia di INVIM. Dopo la disamina degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sul punto, si apprezzano le conclusioni della Suprema Corte ma si rileva che sarebbe opportuno, in questo come in altri casi riguardanti problematiche attinenti le obbligazioni solidali o le vicende in cui si discute sulle medesime manifestazioni di capacità contributiva, risolvere la questione riconoscendo l’applicabilità di istituti processuali plurisoggettivi ed, in particolare, del litisconsorzio necessario.
2007
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