Dopo il superamento della teoria della supersolidarietà– e in assenza di norme specifiche in materia – è pacifica, in giurisprudenza, come in dottrina, l’identità di struttura e di disciplina tra l’obbligazione solidale tributaria e quella civile. Il legislatore ha introdotto l’istituto della solidarietà con lo scopo preciso di favorire la posizione creditoria e di garantire una sollecita ed integrale soddisfazione della prestazione. Tale obiettivo è comune nella solidarietà di diritto civile e in quella di diritto tributario. L’istituto della solidarietà, tuttavia, è nato ed è stato regolato, in modo specifico, per il diritto civile; quindi, l’utilizzo di questa disciplina nell’ambito del diritto tributario pone dei problemi di applicabilità, derivanti dalla trasposizione di norme in origine dettate per le obbligazioni solidali civilistiche e dalla particolare posizione assunta dal Fisco – creditore e, allo stesso tempo, ente impositore -. Le norme del Codice civile, infatti, non tengono conto degli aspetti riguardanti i poteri autoritativi dell’ente impositore, tanto da far ritenere che esse dovrebbero costituire solo uno strumento dal quale trarre un criterio di massima, ma non la disciplina puntuale di tali questioni. L’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabili, alla materia tributaria, i principi civilistici che regolano le obbligazioni solidali, ha comportato, in ambito procedimentale il prevalere della tesi secondo la quale la solidarietà passiva tributaria dà luogo a distinti rapporti obbligatori tra l’Amministrazione Finanziaria e il singolo condebitore. L’autonomia difensiva, che spetta ad ogni singolo coobbligato contro l’atto amministrativo notificatogli, e i termini perentori di decadenza, che stanno alla base della fase procedimentale del sistema tributario, fanno sì che si addivenga ad un rapporto obbligatorio d’imposta differenziato, nonostante i coobbligati manifestino la stessa capacità contributiva. Questi rapporti, trasposti nella fase processuale, si traducono in distinti processi che possono dare esiti totalmente differenti, senza che sia configurabile, allo stato attuale, un istituto giuridico autonomo che possa ricondurre ad unità i diversi giudicati che si potrebbero formare. L’Autrice esamina le diverse ipotesi prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza e trae le proprie conclusioni.

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO FAVOREVOLE IN PRESENZA DI OBBLIGAZIONE SOLIDALE

ACCORDINO, Patrizia
2006-01-01

Abstract

Dopo il superamento della teoria della supersolidarietà– e in assenza di norme specifiche in materia – è pacifica, in giurisprudenza, come in dottrina, l’identità di struttura e di disciplina tra l’obbligazione solidale tributaria e quella civile. Il legislatore ha introdotto l’istituto della solidarietà con lo scopo preciso di favorire la posizione creditoria e di garantire una sollecita ed integrale soddisfazione della prestazione. Tale obiettivo è comune nella solidarietà di diritto civile e in quella di diritto tributario. L’istituto della solidarietà, tuttavia, è nato ed è stato regolato, in modo specifico, per il diritto civile; quindi, l’utilizzo di questa disciplina nell’ambito del diritto tributario pone dei problemi di applicabilità, derivanti dalla trasposizione di norme in origine dettate per le obbligazioni solidali civilistiche e dalla particolare posizione assunta dal Fisco – creditore e, allo stesso tempo, ente impositore -. Le norme del Codice civile, infatti, non tengono conto degli aspetti riguardanti i poteri autoritativi dell’ente impositore, tanto da far ritenere che esse dovrebbero costituire solo uno strumento dal quale trarre un criterio di massima, ma non la disciplina puntuale di tali questioni. L’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabili, alla materia tributaria, i principi civilistici che regolano le obbligazioni solidali, ha comportato, in ambito procedimentale il prevalere della tesi secondo la quale la solidarietà passiva tributaria dà luogo a distinti rapporti obbligatori tra l’Amministrazione Finanziaria e il singolo condebitore. L’autonomia difensiva, che spetta ad ogni singolo coobbligato contro l’atto amministrativo notificatogli, e i termini perentori di decadenza, che stanno alla base della fase procedimentale del sistema tributario, fanno sì che si addivenga ad un rapporto obbligatorio d’imposta differenziato, nonostante i coobbligati manifestino la stessa capacità contributiva. Questi rapporti, trasposti nella fase processuale, si traducono in distinti processi che possono dare esiti totalmente differenti, senza che sia configurabile, allo stato attuale, un istituto giuridico autonomo che possa ricondurre ad unità i diversi giudicati che si potrebbero formare. L’Autrice esamina le diverse ipotesi prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza e trae le proprie conclusioni.
2006
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11570/1670069
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact