Le recenti pronunce della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in tema di redditometro, ci hanno fornito lo spunto per elaborare alcune riflessioni su talune questioni ancora “irrisolte” e che rappresentano limiti ad una più efficace applicazione dell’accertamento sintetico. Poco pacifica in dottrina ed in giurisprudenza è stata l’individuazione della natura e degli effetti giuridici del DM del 1992 istitutivo del redditometro, questione indubbiamente collegata alla retroattività del provvedimento ministeriale medesimo. L’approfondimento di tale aspetto, che peraltro trova un riscontro nello Statuto dei diritti del contribuente (L.n.212/2000), è stato oggetto di attenzione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.14692/2006 e n.14951/2006) che hanno disposto l’applicazione retroattiva del redditometro. Particolare attenzione ha destato, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n.15124 del 2006 che ammette, a nostro avviso discutibilmente, la determinazione sintetica del reddito di lavoro autonomo effettuata mediante l’utilizzo di un solo parametro. Last but not least, e ulteriore punctum dolens della tematica, è stato il principio del contraddittorio, carente sia nella determinazione sintetica che nell’intero procedimento di accertamento tributario in cui sono presenti solo sporadiche occasioni di contraddittorio, circostanziati momenti che non rientrano nell’ applicazione di un istituzionalizzato principio generale.
Il redditometro: limiti applicativi e questioni irrisolte alla luce della più recente giurisprudenza
DE MARCO, Santa;SERRANO', Maria Vittoria
2007-01-01
Abstract
Le recenti pronunce della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in tema di redditometro, ci hanno fornito lo spunto per elaborare alcune riflessioni su talune questioni ancora “irrisolte” e che rappresentano limiti ad una più efficace applicazione dell’accertamento sintetico. Poco pacifica in dottrina ed in giurisprudenza è stata l’individuazione della natura e degli effetti giuridici del DM del 1992 istitutivo del redditometro, questione indubbiamente collegata alla retroattività del provvedimento ministeriale medesimo. L’approfondimento di tale aspetto, che peraltro trova un riscontro nello Statuto dei diritti del contribuente (L.n.212/2000), è stato oggetto di attenzione delle pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n.14692/2006 e n.14951/2006) che hanno disposto l’applicazione retroattiva del redditometro. Particolare attenzione ha destato, inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n.15124 del 2006 che ammette, a nostro avviso discutibilmente, la determinazione sintetica del reddito di lavoro autonomo effettuata mediante l’utilizzo di un solo parametro. Last but not least, e ulteriore punctum dolens della tematica, è stato il principio del contraddittorio, carente sia nella determinazione sintetica che nell’intero procedimento di accertamento tributario in cui sono presenti solo sporadiche occasioni di contraddittorio, circostanziati momenti che non rientrano nell’ applicazione di un istituzionalizzato principio generale.Pubblicazioni consigliate
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