Le modifiche normative in materia pensionistica, introdotte dal D. Lgs. 252/2005, riflettono un’esigenza particolarmente importante: lo sviluppo della previdenza complementare, quale forma pensionistica aggiuntiva ed ulteriore, rispetto a quella obbligatoria. Per consentire un reale decollo della previdenza complementare occorreva, pertanto, incrementare le agevolazioni fiscali e incidere sulla principale fonte di finanziamento, il TFR. Il D. Lgs. del 5 Dicembre 2005, n.252 introduce, con decorrenza dal 1° Gennaio 2008, la preannunciata riforma del “secondo” pilastro, attuando quanto previsto dalla legge delega n. 243/2004 di riforma del sistema pensionistico, e abrogando il decreto legislativo n.124/1993, ( art. 21 comma otto). Con il presente contributo abbiamo tentato di analizzare compiutamente il regime fiscale introdotto dalla recente riforma, evidenziando come venga superata l’attuale soglia percentuale di deducibilità, e quella che fa riferimento ad una quota pari al doppio del TFR trasferito alla previdenza complementare. In tal senso sarà eliminata quella ingiustificata diversità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti. Il D. Lgs. 252/2005, nell’ottica di una ridefinizione della disciplina fiscale volta a promuovere la previdenza complementare, stabilisce che venga superato il condizionamento fiscale, attualmente previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale. Nella stessa prospettiva, verrà introdotto un favorevole regime di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche.
INCENTIVI FISCALI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE EX. D.LGS. N.252/2005.
DE MARCO, Santa
2006-01-01
Abstract
Le modifiche normative in materia pensionistica, introdotte dal D. Lgs. 252/2005, riflettono un’esigenza particolarmente importante: lo sviluppo della previdenza complementare, quale forma pensionistica aggiuntiva ed ulteriore, rispetto a quella obbligatoria. Per consentire un reale decollo della previdenza complementare occorreva, pertanto, incrementare le agevolazioni fiscali e incidere sulla principale fonte di finanziamento, il TFR. Il D. Lgs. del 5 Dicembre 2005, n.252 introduce, con decorrenza dal 1° Gennaio 2008, la preannunciata riforma del “secondo” pilastro, attuando quanto previsto dalla legge delega n. 243/2004 di riforma del sistema pensionistico, e abrogando il decreto legislativo n.124/1993, ( art. 21 comma otto). Con il presente contributo abbiamo tentato di analizzare compiutamente il regime fiscale introdotto dalla recente riforma, evidenziando come venga superata l’attuale soglia percentuale di deducibilità, e quella che fa riferimento ad una quota pari al doppio del TFR trasferito alla previdenza complementare. In tal senso sarà eliminata quella ingiustificata diversità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri contribuenti. Il D. Lgs. 252/2005, nell’ottica di una ridefinizione della disciplina fiscale volta a promuovere la previdenza complementare, stabilisce che venga superato il condizionamento fiscale, attualmente previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale. Nella stessa prospettiva, verrà introdotto un favorevole regime di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche.Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.