Oggetto di questa nota a sentenza è il provvedimento di fermo ex art.69 del r.d. 18 novembre 1923, n.2440. Il provvedimento amministrativo di sospensione del rimborso di un credito (non necessariamente tributario) effettuato sulla base di una ragione di credito, rappresenta una forma di privilegio in capo ad una amministrazione, sebbene il provvedimento ex art.69 sia una atipica misura cautelare avente la precipua finalità di assicurare una garanzia al soddisfacimento di una pretesa erariale. La individuazione della giurisdizione competente in tale figura di fermo è una questione abbastanza delicata per chiarire la quale sono stati percorsi differenti itinerari argomentativi di cui il primo si incardina essenzialmente nella individuazione dell’oggetto del processo tributario, il secondo attribuisce la competenza al giudice amministrativo, orientamento non condiviso in questo lavoro, ed il terzo che attribuisce la competenza del giudice tributario, pur non rientrando il provvedimento di fermo ex art.69 nel novero degli atti impugnabili ex art.19 del D.Lgs.n.546/1992. E’ stata messa in evidenza una frammentazione delle competenze in relazione alle differenti tipologie di fermi, da qui la necessità di riorganizzare in chiave amministrativa tutte le misure cautelari pro fisco e ricondurre la disciplina della tutela giurisdizionale correlativa nell’ambito di quella generalmente prevista dal d.lgs sul processo tributario.

Il c.d. fermo amministrativo ex. art. 69 RD 2440/1923 e il dilemma della giurisdizione competente

SERRANO', Maria Vittoria
2007-01-01

Abstract

Oggetto di questa nota a sentenza è il provvedimento di fermo ex art.69 del r.d. 18 novembre 1923, n.2440. Il provvedimento amministrativo di sospensione del rimborso di un credito (non necessariamente tributario) effettuato sulla base di una ragione di credito, rappresenta una forma di privilegio in capo ad una amministrazione, sebbene il provvedimento ex art.69 sia una atipica misura cautelare avente la precipua finalità di assicurare una garanzia al soddisfacimento di una pretesa erariale. La individuazione della giurisdizione competente in tale figura di fermo è una questione abbastanza delicata per chiarire la quale sono stati percorsi differenti itinerari argomentativi di cui il primo si incardina essenzialmente nella individuazione dell’oggetto del processo tributario, il secondo attribuisce la competenza al giudice amministrativo, orientamento non condiviso in questo lavoro, ed il terzo che attribuisce la competenza del giudice tributario, pur non rientrando il provvedimento di fermo ex art.69 nel novero degli atti impugnabili ex art.19 del D.Lgs.n.546/1992. E’ stata messa in evidenza una frammentazione delle competenze in relazione alle differenti tipologie di fermi, da qui la necessità di riorganizzare in chiave amministrativa tutte le misure cautelari pro fisco e ricondurre la disciplina della tutela giurisdizionale correlativa nell’ambito di quella generalmente prevista dal d.lgs sul processo tributario.
2007
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