Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione si pronuncia sull’uso delle presunzioni semplici in assenza della tenuta di una corretta contabilità; in limine si occupa anche del contraddittorio anticipato in caso di indagini bancarie. In realtà, più che il “no della Cassazione al contraddittorio pre-contenzioso”, l’aspetto maggiormente rilevante concerne proprio l’utilizzo delle presunzioni supersemplici (prive cioè dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 38 del DPR n.600/1973) nell’accertamento tributario. Da tale sentenza si profilano, in estrema sintesi, alcuni aspetti meritevoli di interesse e segnatamente quelli attinenti soprattutto all’utilizzo delle presunzioni supersemplici in caso di evasione totale. Non si può, in definitiva, che condividere tale intervento della Sezione V della Cassazione, poiché l’Ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio utile ai fini della ricostruzione del reddito imponibile. ciò è a maggior ragione possibile nelle ipotesi di assenza di contabilità . Si può, infine segnalare come, nel nuovo contesto normativo in tema di indagini bancarie (L.n.311/2004), non vi sia una espressa previsione dell’obbligo del contraddittorio che, purtroppo, continua a rivestire un ruolo di mera facoltà da parte dell’Ufficio impositore.

Utilizzo delle presunzioni " supersemplici" e discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria.

SERRANO', Maria Vittoria
2006-01-01

Abstract

Con la sentenza annotata la Corte di Cassazione si pronuncia sull’uso delle presunzioni semplici in assenza della tenuta di una corretta contabilità; in limine si occupa anche del contraddittorio anticipato in caso di indagini bancarie. In realtà, più che il “no della Cassazione al contraddittorio pre-contenzioso”, l’aspetto maggiormente rilevante concerne proprio l’utilizzo delle presunzioni supersemplici (prive cioè dei requisiti di cui al terzo comma dell’articolo 38 del DPR n.600/1973) nell’accertamento tributario. Da tale sentenza si profilano, in estrema sintesi, alcuni aspetti meritevoli di interesse e segnatamente quelli attinenti soprattutto all’utilizzo delle presunzioni supersemplici in caso di evasione totale. Non si può, in definitiva, che condividere tale intervento della Sezione V della Cassazione, poiché l’Ufficio può utilizzare qualsiasi elemento probatorio utile ai fini della ricostruzione del reddito imponibile. ciò è a maggior ragione possibile nelle ipotesi di assenza di contabilità . Si può, infine segnalare come, nel nuovo contesto normativo in tema di indagini bancarie (L.n.311/2004), non vi sia una espressa previsione dell’obbligo del contraddittorio che, purtroppo, continua a rivestire un ruolo di mera facoltà da parte dell’Ufficio impositore.
2006
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