L'ordinanza che si annota del Cons. di Stato n. 2032 del 2006, consente di chiarire che il fermo di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 ha natura di provvedimento amministrativo di autotutela in funzione dell'interesse pubblico volto alla soddisfazione del credito tributario. Viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57, e 86 del D.P.R. n. 602/1973 e degli articoli 2 e 19 del d. lgs. n. 546/92, in relazione agli articoli, 3, 16, 41, e 42 Cost., se interpretati nel senso di attribuire al giudice ordinario la competenza in materia di fermo tributario dei veicoli.
Ancora sulla giurisdizione in materia di <> sugli autoveicoli.
SERRANO', Maria Vittoria
2006-01-01
Abstract
L'ordinanza che si annota del Cons. di Stato n. 2032 del 2006, consente di chiarire che il fermo di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973 ha natura di provvedimento amministrativo di autotutela in funzione dell'interesse pubblico volto alla soddisfazione del credito tributario. Viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57, e 86 del D.P.R. n. 602/1973 e degli articoli 2 e 19 del d. lgs. n. 546/92, in relazione agli articoli, 3, 16, 41, e 42 Cost., se interpretati nel senso di attribuire al giudice ordinario la competenza in materia di fermo tributario dei veicoli.File in questo prodotto:
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