La famiglia appartiene, secondo una assimilazione ormai consueta, al novero delle "formazioni sociali intermedie". L'espressione "formazioni sociali" è usata dalla Costituzione italiana (articolo 2) con riguardo al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili che spettano all'uomo come singolo e dei diritti che gli vengono riconosciuti in quanto parte di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La centralità degli individui rispetto alla posizione del gruppo familiare e delle sue prerogative originarie determinano una ridefinizione di famiglia che non è un bene in sé, un valore in sé, ma in tanto è valore in quanto, per solenne riconoscimento (articolo 2 Cost.), ha la funzione di promuovere la personalità dei suoi membri. Il diritto alla vita familiare, infatti, non é concepibile se non con riferimento ad una persona e, per inverso, la persona si esplica peculiarmente nel mondo giuridico anche esercitando il proprio diritto alla creazione di una famiglia, all'ingresso ed alla permanenza in essa. Nel diritto a costituire una formazione sociale a struttura familiare, i limiti, presenti nell'ordinamento ed operanti negativamente, ad ostacolarne in determinate forme l'esplicazione, possono variare ed essere rimossi per l'attuazione di interessi privati determinati e di situazioni concrete. Il diritto a costituire un nucleo familiare, appare caratterizzato, quindi, da una totalità potenziale, da una tendenza ad espandersi indefinitivamente nel tempo e nello spazio: è un diritto al quale non si possono attribuire limiti fissi e determinati che ne circoscrivano rigidamente l'ambito. Il tramonto di una concezione istituzionale della famiglia e l'approdo ad una sua ridefinizione in termini di "formazione sociale" apre la strada al riconoscimento di quelle altre formazioni sociali che ne condividono la funzione: il nucleo familiare come ambito in cui si realizza la solidarietà della coppia e/o si attua la funzione educativa. Si assiste cioè ad un "processo di sostanziale degiuridicizzazione" della famiglia, nel senso che accanto alla famiglia istituzionalizzata (fondata sul matrimonio) cui sono riconosciuti i diritti propri di una "società naturale", si collocano altre formazioni sociali (le unioni familiari di fatto, il modello familiare omosessuale e quello unilaterale), che, caratterizzate da una scelta di libertà, esigono rispetto e tutela perché in esse si svolge comunque la personalità dei suoi membri.

LA RILEVANZA DEI RAPPORTI FAMILIARI NON ISTITUZIONALIZZATI

TOMMASINI, Maria
2003-01-01

Abstract

La famiglia appartiene, secondo una assimilazione ormai consueta, al novero delle "formazioni sociali intermedie". L'espressione "formazioni sociali" è usata dalla Costituzione italiana (articolo 2) con riguardo al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti inviolabili che spettano all'uomo come singolo e dei diritti che gli vengono riconosciuti in quanto parte di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La centralità degli individui rispetto alla posizione del gruppo familiare e delle sue prerogative originarie determinano una ridefinizione di famiglia che non è un bene in sé, un valore in sé, ma in tanto è valore in quanto, per solenne riconoscimento (articolo 2 Cost.), ha la funzione di promuovere la personalità dei suoi membri. Il diritto alla vita familiare, infatti, non é concepibile se non con riferimento ad una persona e, per inverso, la persona si esplica peculiarmente nel mondo giuridico anche esercitando il proprio diritto alla creazione di una famiglia, all'ingresso ed alla permanenza in essa. Nel diritto a costituire una formazione sociale a struttura familiare, i limiti, presenti nell'ordinamento ed operanti negativamente, ad ostacolarne in determinate forme l'esplicazione, possono variare ed essere rimossi per l'attuazione di interessi privati determinati e di situazioni concrete. Il diritto a costituire un nucleo familiare, appare caratterizzato, quindi, da una totalità potenziale, da una tendenza ad espandersi indefinitivamente nel tempo e nello spazio: è un diritto al quale non si possono attribuire limiti fissi e determinati che ne circoscrivano rigidamente l'ambito. Il tramonto di una concezione istituzionale della famiglia e l'approdo ad una sua ridefinizione in termini di "formazione sociale" apre la strada al riconoscimento di quelle altre formazioni sociali che ne condividono la funzione: il nucleo familiare come ambito in cui si realizza la solidarietà della coppia e/o si attua la funzione educativa. Si assiste cioè ad un "processo di sostanziale degiuridicizzazione" della famiglia, nel senso che accanto alla famiglia istituzionalizzata (fondata sul matrimonio) cui sono riconosciuti i diritti propri di una "società naturale", si collocano altre formazioni sociali (le unioni familiari di fatto, il modello familiare omosessuale e quello unilaterale), che, caratterizzate da una scelta di libertà, esigono rispetto e tutela perché in esse si svolge comunque la personalità dei suoi membri.
2003
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