In un contratto a prestazioni corrispettive l’atteggiamento che un contraente ha interesse ad assumere di fronte all’inadempimento dell’altro varia da caso a caso. Il contraente può avere interesse a che il contratto sia mantenuto (c.d. manutenzione del contratto) e che il contraente inadempiente venga condannato ad eseguire la sua prestazione, anche se ciò inevitabilmente comporta lunghi tempi di attesa. Altre volte invece il contraente ha interesse ad eliminare (a risolvere) il contratto in modo da procurarsi subito da altri la prestazione che ha interesse a ricevere e che la controparte non ha eseguito o ha eseguito male. Altre volte ancora al contraente può convenire una condotta di attesa: rifiutarsi di fronte all’inadempimento dell’altra parte di eseguire per il momento la propria prestazione, sperando che con questo mezzo di pressione la situazione si sblocchi prima di dovere percorrere le strade summenzionate. E’ proprio l'eccezione di inadempimento (articolo 1460 c.c.) che è oggetto della presente indagine. Essa costituisce costituisce un mezzo di autotutela privata eccezionalmente ammesso dall’ordinamento, con il quale è reso legittimo un comportamento (rifiuto di eseguire la prestazione) che altrimenti costituirebbe inadempimento e legittimerebbe l’altro contraente a chiedere, eventualmente, la risoluzione del contratto.

Eccezione d'inadempimento e criteri di interpretazione dell'articolo 1460 c.c.

TOMMASINI, Maria
2007-01-01

Abstract

In un contratto a prestazioni corrispettive l’atteggiamento che un contraente ha interesse ad assumere di fronte all’inadempimento dell’altro varia da caso a caso. Il contraente può avere interesse a che il contratto sia mantenuto (c.d. manutenzione del contratto) e che il contraente inadempiente venga condannato ad eseguire la sua prestazione, anche se ciò inevitabilmente comporta lunghi tempi di attesa. Altre volte invece il contraente ha interesse ad eliminare (a risolvere) il contratto in modo da procurarsi subito da altri la prestazione che ha interesse a ricevere e che la controparte non ha eseguito o ha eseguito male. Altre volte ancora al contraente può convenire una condotta di attesa: rifiutarsi di fronte all’inadempimento dell’altra parte di eseguire per il momento la propria prestazione, sperando che con questo mezzo di pressione la situazione si sblocchi prima di dovere percorrere le strade summenzionate. E’ proprio l'eccezione di inadempimento (articolo 1460 c.c.) che è oggetto della presente indagine. Essa costituisce costituisce un mezzo di autotutela privata eccezionalmente ammesso dall’ordinamento, con il quale è reso legittimo un comportamento (rifiuto di eseguire la prestazione) che altrimenti costituirebbe inadempimento e legittimerebbe l’altro contraente a chiedere, eventualmente, la risoluzione del contratto.
2007
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