L’A., prendendo spunto dalla sentenza delle S.U. n. 4570/1996 che puntualizza i termini del problema, evidenzia come il nucleo fondamentale dell’ampia problematica sulla parità di trattamento riguarda il potere del giudice di incidere sull’assetto degli interessi regolato dall’autonomia collettiva e dai rapporti individuali di lavoro; in particolare, la questione si incentra sul grado di incidenza del controllo giudiziario sull’autonomia collettiva ed individuale. Sotto il profilo dell’autonomia collettiva, questa, garantita da una norma costituzionale, è per ciò stesso insindacabile da parte del giudice. Per quanto riguarda i rapporti individuali di lavoro, invece, un correttivo all’affermazione dell’assoluta insindacabilità del potere discrezionale dell’imprenditore potrebbe rinvenirsi attraverso l’estensione del motivo illecito ai settori dell’ordinamento lavoristico, quale quello della parità di trattamento tra lavoratori subordinati, in cui viene in rilievo il potere discrezionale dell’imprenditore.

Ancora sul principio di parità di trattamento dopo la recente pronuncia delle sezioni unite

FERLUGA, Loredana
1997-01-01

Abstract

L’A., prendendo spunto dalla sentenza delle S.U. n. 4570/1996 che puntualizza i termini del problema, evidenzia come il nucleo fondamentale dell’ampia problematica sulla parità di trattamento riguarda il potere del giudice di incidere sull’assetto degli interessi regolato dall’autonomia collettiva e dai rapporti individuali di lavoro; in particolare, la questione si incentra sul grado di incidenza del controllo giudiziario sull’autonomia collettiva ed individuale. Sotto il profilo dell’autonomia collettiva, questa, garantita da una norma costituzionale, è per ciò stesso insindacabile da parte del giudice. Per quanto riguarda i rapporti individuali di lavoro, invece, un correttivo all’affermazione dell’assoluta insindacabilità del potere discrezionale dell’imprenditore potrebbe rinvenirsi attraverso l’estensione del motivo illecito ai settori dell’ordinamento lavoristico, quale quello della parità di trattamento tra lavoratori subordinati, in cui viene in rilievo il potere discrezionale dell’imprenditore.
1997
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