L’azione revocatoria incide sull’atto di disposizione posto in essere dal debitore al fine di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. L’attribuzione al creditore ipotecario del diritto di prelazione sul ricavato della vendita dei beni ipotecati deroga al principio della par condicio codificato nell’art.2741 c.c. e ne rafforza la tutela rispetto ai creditori assistiti da fideiussione prestata dallo stesso debitore ipotecario. Il debitore non concedente non è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria di un atto costitutivo di ipoteca: il giudizio deve essere promosso esclusivamente nei confronti del concedente e del beneficiario, qualunque sia la struttura - unilaterale o bilaterale – dell’atto di costituzione. Il pregiudizio che giustifica la revocabilità dell’atto costitutivo di ipoteca sussiste allorché il patrimonio del debitore concedente non sia così capiente da sottrarre i creditori assistiti da garanzia personale al rischio del mancato soddisfacimento delle loro ragioni.

Revocatoria ordinaria, atti di disposizione, costituzione di ipoteca

PETRONE, Marina
2006-01-01

Abstract

L’azione revocatoria incide sull’atto di disposizione posto in essere dal debitore al fine di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. L’attribuzione al creditore ipotecario del diritto di prelazione sul ricavato della vendita dei beni ipotecati deroga al principio della par condicio codificato nell’art.2741 c.c. e ne rafforza la tutela rispetto ai creditori assistiti da fideiussione prestata dallo stesso debitore ipotecario. Il debitore non concedente non è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria di un atto costitutivo di ipoteca: il giudizio deve essere promosso esclusivamente nei confronti del concedente e del beneficiario, qualunque sia la struttura - unilaterale o bilaterale – dell’atto di costituzione. Il pregiudizio che giustifica la revocabilità dell’atto costitutivo di ipoteca sussiste allorché il patrimonio del debitore concedente non sia così capiente da sottrarre i creditori assistiti da garanzia personale al rischio del mancato soddisfacimento delle loro ragioni.
2006
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