Prendendo spunto da una pronunzia in materia del giudice amministrativo, lo scritto approfondisce l’istituto dell’approvazione governativa della nomina dei ministri dei «culti ammessi» previsto dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, mirando in particolare a stabilire se rientri nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione negare tale provvedimento nel caso in cui risultino alcuni precedenti penali a carico del soggetto richiedente. Più in generale, ci si chiede se sia legittimo che l’amministrazione proceda ad un qualche apprezzamento della «personalità morale» del soggetto, atteso che la concessione dell’approvazione della nomina del ministro di culto lo abilita a porre in essere attività implicanti l’esercizio di una pubblica funzione.
Sui requisiti “morali” per l'approvazione della nomina dei ministri dei “culti ammessi” (osservazioni a TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 28 settembre 2007, n. 1505)
LICASTRO, Angelo
2008-01-01
Abstract
Prendendo spunto da una pronunzia in materia del giudice amministrativo, lo scritto approfondisce l’istituto dell’approvazione governativa della nomina dei ministri dei «culti ammessi» previsto dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, mirando in particolare a stabilire se rientri nel potere discrezionale della Pubblica amministrazione negare tale provvedimento nel caso in cui risultino alcuni precedenti penali a carico del soggetto richiedente. Più in generale, ci si chiede se sia legittimo che l’amministrazione proceda ad un qualche apprezzamento della «personalità morale» del soggetto, atteso che la concessione dell’approvazione della nomina del ministro di culto lo abilita a porre in essere attività implicanti l’esercizio di una pubblica funzione.Pubblicazioni consigliate
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