L’introduzione dell'art. 709 ter c.p.c. stimola il giurista a rivisitare i rapporti tra le nuove misure previste dalla norma, gli istituti civilistici e i rimedi speciali di diritto familiare. Le varie forme di tutela, pur avendo funzioni diverse, appaiono utilizzabili e graduabili dal giudice in ragione della più efficace realizzazione dell'interesse del minore. I nuovi strumenti risarcitori pongono non indifferenti problemi di collocazione sistematica soprattutto in relazione alla responsabilità civile. Se le misure speciali familiari già codificate si pongono in una logica di gestione dell'interesse del minore e la responsabilità civile appresta tutela risarcitoria ai valori della persona costituzionalmente protetti, occorre chiedersi quale sia il ruolo dei rimedi introdotti dall'art. 709 ter c.p.c. Il valore protetto sembra essere, per un verso l’interesse primario del minore alla bi genitorialità ed a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche dopo la frattura della coppia, e più in generale l’esigenza di giustizia all’attuazione dei provvedimenti giudiziali. La struttura e la funzione dei rimedi previsti dall’art. 709 ter c.p.c. incentrati sulla condotta del genitore e sulla sua gravità orientano nel senso che il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento meccanismi di coercizione indiretta volti a sanzionare l’illecito ed a svolgere una finalità di deterrence, piuttosto che a compensare i danni subiti. Una innovativa interpretazione della norma nella più ampia prospettiva sanzionatoria richiama la riflessione sulla valenza della figura dei punitive damages nel nostro ordinamento e apre al diritto privato criteri in grado di garantire il duplice obiettivo di sanzionare l’autore dell’illecito e dissuadere dalla ripetizione di condotte illegittime.

Il nuovo apparato rimediale introdotto dall'art. 709 ter c.p.c. I danni punitivi approdano in famiglia?

LA ROSA, Elena
2008-01-01

Abstract

L’introduzione dell'art. 709 ter c.p.c. stimola il giurista a rivisitare i rapporti tra le nuove misure previste dalla norma, gli istituti civilistici e i rimedi speciali di diritto familiare. Le varie forme di tutela, pur avendo funzioni diverse, appaiono utilizzabili e graduabili dal giudice in ragione della più efficace realizzazione dell'interesse del minore. I nuovi strumenti risarcitori pongono non indifferenti problemi di collocazione sistematica soprattutto in relazione alla responsabilità civile. Se le misure speciali familiari già codificate si pongono in una logica di gestione dell'interesse del minore e la responsabilità civile appresta tutela risarcitoria ai valori della persona costituzionalmente protetti, occorre chiedersi quale sia il ruolo dei rimedi introdotti dall'art. 709 ter c.p.c. Il valore protetto sembra essere, per un verso l’interesse primario del minore alla bi genitorialità ed a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche dopo la frattura della coppia, e più in generale l’esigenza di giustizia all’attuazione dei provvedimenti giudiziali. La struttura e la funzione dei rimedi previsti dall’art. 709 ter c.p.c. incentrati sulla condotta del genitore e sulla sua gravità orientano nel senso che il legislatore abbia introdotto nel nostro ordinamento meccanismi di coercizione indiretta volti a sanzionare l’illecito ed a svolgere una finalità di deterrence, piuttosto che a compensare i danni subiti. Una innovativa interpretazione della norma nella più ampia prospettiva sanzionatoria richiama la riflessione sulla valenza della figura dei punitive damages nel nostro ordinamento e apre al diritto privato criteri in grado di garantire il duplice obiettivo di sanzionare l’autore dell’illecito e dissuadere dalla ripetizione di condotte illegittime.
2008
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