L'evoluzione della giurisprudenza consente di aggiungere ulteriori riflessioni al dibattito dottrinale. Il testo introdotto con il d.l. n 223 del 2006 non può incidere sul riparto della giurisdizione ex art.2 d.lgs n 546/1992. La decisione della comm. trib. prov. di Roma che si annota stabilisce che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo vada attribuita alle Commissioni tributarie solo nel caso in cui il provvedimento de quo sia correlato all'iscrizione a ruolo di crediti di natura tributaria.
Ancora sulla giurisdizione tributaria del fermo amministrativo
SERRANO', Maria Vittoria
2008-01-01
Abstract
L'evoluzione della giurisprudenza consente di aggiungere ulteriori riflessioni al dibattito dottrinale. Il testo introdotto con il d.l. n 223 del 2006 non può incidere sul riparto della giurisdizione ex art.2 d.lgs n 546/1992. La decisione della comm. trib. prov. di Roma che si annota stabilisce che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo vada attribuita alle Commissioni tributarie solo nel caso in cui il provvedimento de quo sia correlato all'iscrizione a ruolo di crediti di natura tributaria.File in questo prodotto:
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