REGIME FISCALE PUNITIVO PER L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE? La riforma dell’imposizione sul reddito delle società (IRES), attuata con il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha introdotto delle modifiche anche in tema di trattamento fiscale dell’associazione in partecipazione. Ed, invero, sono state introdotte modifiche rilevanti per ciò che attiene ai redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione, in relazione ai quali l’associato effettua un apporto diverso da quello esclusivo di opere e servizi. La riforma, al fine di rendere fiscalmente neutra la scelta tra strumenti alternativi, che comunque consentano di trasferire gli utili fuori dall’impresa, ha assimilato gli utili spettanti all’associato ai dividendi. Il legislatore, inoltre, per quanto riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso del contratto di associazione in partecipazione, ne ha previsto l’assimilazione alle partecipazioni. La ratio di tali previsioni è da ricercare nel fatto che si è voluto evitare una sperequazione tra utili derivanti da contratti di associazione e dividendi, dal momento che questi ultimi risultano sostanzialmente penalizzati dalla stessa riforma, rispetto a quanto non lo fossero nel passato. Pure l’associante è interessato dalla predetta neutralità fiscale tra utili e dividendi, poiché la remunerazione che egli corrisponde all’associato è indeducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir. L’ipotesi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da parte dell’associato, invece, non è interessata da alcuna modifica. In questo caso, infatti, le somme ricevute dall’associato continuano a rappresentare redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), e sono deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Tuir, dal reddito dell’associante. Il D. Lgs. N. 344/2003, pertanto, non contiene una disciplina unitaria riguardo alle associazioni in partecipazione; più precisamente, gli effetti fiscali variano a seconda che l’associato apporti opere e servizi oppure capitale. In tale contesto, sono state analizzate la posizione reddituale dell’associato e quella dell’associante e le plusvalenze da cessione del contratto di associazione in partecipazione. Dall’esame complessivo delle norme in tema di associazione in partecipazione, contemplate dal novellato Testo Unico, infine, è emerso chiaramente uno sfavor rispetto al regime precedente, sia in relazione alla posizione fiscale dell’associato che a quella dell’associante.

Regime fiscale punitivo per l'Associazione in partecipazione?

MARTELLA, Melo
2004-01-01

Abstract

REGIME FISCALE PUNITIVO PER L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE? La riforma dell’imposizione sul reddito delle società (IRES), attuata con il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha introdotto delle modifiche anche in tema di trattamento fiscale dell’associazione in partecipazione. Ed, invero, sono state introdotte modifiche rilevanti per ciò che attiene ai redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione, in relazione ai quali l’associato effettua un apporto diverso da quello esclusivo di opere e servizi. La riforma, al fine di rendere fiscalmente neutra la scelta tra strumenti alternativi, che comunque consentano di trasferire gli utili fuori dall’impresa, ha assimilato gli utili spettanti all’associato ai dividendi. Il legislatore, inoltre, per quanto riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso del contratto di associazione in partecipazione, ne ha previsto l’assimilazione alle partecipazioni. La ratio di tali previsioni è da ricercare nel fatto che si è voluto evitare una sperequazione tra utili derivanti da contratti di associazione e dividendi, dal momento che questi ultimi risultano sostanzialmente penalizzati dalla stessa riforma, rispetto a quanto non lo fossero nel passato. Pure l’associante è interessato dalla predetta neutralità fiscale tra utili e dividendi, poiché la remunerazione che egli corrisponde all’associato è indeducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir. L’ipotesi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro da parte dell’associato, invece, non è interessata da alcuna modifica. In questo caso, infatti, le somme ricevute dall’associato continuano a rappresentare redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), e sono deducibili, ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Tuir, dal reddito dell’associante. Il D. Lgs. N. 344/2003, pertanto, non contiene una disciplina unitaria riguardo alle associazioni in partecipazione; più precisamente, gli effetti fiscali variano a seconda che l’associato apporti opere e servizi oppure capitale. In tale contesto, sono state analizzate la posizione reddituale dell’associato e quella dell’associante e le plusvalenze da cessione del contratto di associazione in partecipazione. Dall’esame complessivo delle norme in tema di associazione in partecipazione, contemplate dal novellato Testo Unico, infine, è emerso chiaramente uno sfavor rispetto al regime precedente, sia in relazione alla posizione fiscale dell’associato che a quella dell’associante.
2004
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